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Uso e locazione di immobili dello Stato   versione testuale






È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato” (decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296). Il regolamento disciplina il procedimento per l’affidamento in concessione gratuita o in locazione dei beni immobili e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio e destinati a uso diverso da quello abitativo, se inidonei all’uso governativo o non inseriti in programmi di dismissione.

     Gli enti ecclesiastici possono richiedere la concessione a titolo gratuito degli edifici di culto, accollandosi le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 10). Possono inoltre chiedere la locazione di immobili da utilizzare per finalità di interesse pubblico connesse a scopi sociali a un canone ridotto dal dieci al cinquanta per cento dei valori di mercato (artt. 11-12). L’art. 24 regola la concessione di immobili costituenti abbazie, certose e monasteri. L’art. 27, infine, prevede la concessione di immobili in favore di enti religiosi, per rilevanti finalità umanitarie o culturali, al canone ricognitorio annuo di euro 150,00.

     In allegato il testo del Regolamento.