Sin dalle origini dello Stato italiano, l’Assistenza religiosa ai militari e ai Corpi ad essi equiparati, venne affidata ai Cappellani. Tale servizio fu soppresso nel 1866, secondo il rigore separatista di una certa area politica del Risorgimento (soprattutto dopo il Non Expedit), anche se di fatto continuò la presenza dei Cappellani (nel 1867 erano 187), pragmaticamente utilizzati come ausiliari in settori assistenziali (cfr. Guerra di Libia, e Prima Guerra Mondiale).
Una prima legge organica per garantire una certa stabilità all’ufficio e alla struttura (Ordinariato Militare) dei Cappellani militari fu emanata nel 1926.
Con il Concordato dell’11/02/1929 si ratifica la forma giuridica per l’Assistenza religiosa cattolica ai militari, anche in tempo di pace, in particolare nei luoghi di cura e di pena.
In vista del secondo conflitto mondiale, la legge n° 77 del 16/01/1936 attribuì maggior autonomia all’Ordinariato Militare, precisando anche una prima bozza dello stato giuridico degli stessi Cappellani, sempre nei ruoli ausiliari.
All’indomani della Liberazione, la Costituzione italiana recepì - negli artt. 8, 19 e 20 - la legittimità e l’utilità dell’Assistenza religiosa cattolica ai militari e alle Forze dell’Ordine; ne conseguì una definizione dello stato giuridico dei Cappellani nelle leggi n° 113 del 10/04/1954 e n° 512 del 01/06/1961.
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data di inserimento: 16 dicembre 2003