Il cambiamento di sesso di uno dei coniugi non comporta la caducazione automatica del vincolo matrimoniale, "fino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all'interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute del medesimo sesso".
La convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno 3 anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, è costitutiva di una situazione giuridica di ordine pubblico italiano e, pertanto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici.