Lo scorso 24 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome. Tale provvedimento intende dare una risposta all’esigenza di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure di modifica del nome e del cognome, individuando quale unica autorità decisionale in materia il prefetto, al quale sono attribuite le competenze attualmente esercitate dal Ministero dell’interno.
In particolare il testo prevede che chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Le relative istanze - secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa - sono riconducibili a tre tipologie principali: la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno, l'istanza della donna divorziata o vedova risposata che chiede di aggiungere per i figli il cognome del nuovo marito a quello del primo marito, l'istanza del neocittadino italiano che, in sede di assegnazione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all'estero.