Torna alla home
Cerca
 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Gender/orientamento sessuale - Introduzione dell'educazione di genere nelle scuole 
Introduzione dell'educazione di genere nelle scuole   versione testuale
19 luglio 2016

Lo scorso 27 giugno la VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati ha iniziato l’esame di otto proposte di legge, (nn. 1230, 1510, 1944, 2585, 2667, 2783, 3022 e 3423) che prevedono l’introduzione nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione dell’educazione di genere, anche denominata educazione sentimentale (n. 1510), educazione socio-affettiva (n. 2783) o educazione emotivo-sentimentale (n. 3423). La Commissione ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Queste proposte suscitano perplessità, in quanto, dietro le ambigue e varie formule utilizzate,  mirano a introdurre nelle scuole, in modo subdolo e pericoloso, la cosiddetta teoria del genere, ossia quella teoria, diffusasi a partire dagli anni ’60 -’70 nell’ambito della ideologia femminista, che configura la differenza sessuale come una mera costruzione culturale legata ai mutamenti storici, geografici, culturali, ambientali, personali e collettivi. Le differenze tra l’uomo e la donna “non corrisponderebbero, dunque – al di là delle ovvie differenze morfologiche -, a una natura «data», ma sarebbero mere costruzioni culturali, «plasmate» sui ruoli e gli stereotipi che in ogni società si attribuiscono ai sessi («ruoli socialmente costruiti»)”. Pertanto la differenza sessuale non sarebbe unica - quella maschio/femmina – ma molteplice e “spetterebbe a ogni individuo la libera scelta del tipo di genere cui appartenere nelle diverse situazioni e fasi della sua vita”2. In tale prospettiva l’“identità di genere” viene spesso correlata alle situazioni di omosessualità, considerate quasi come un terzo “genere” oltre al genere maschile e femminile.
In tale contesto si ricorda che nella legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, cosiddetta “Buona scuola”, è stata inserita una norma (art. 1, comma 16), la quale prevede che: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni …”.  Ciò al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche della violenza di genere indicate dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Con circolare del 15 settembre 2015 il Ministero dell’Istruzione ha chiarito la portata di questa norma, precisando che “La finalità del suddetto articolo non è, …, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, …”. In tale prospettiva, le scuole, “nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell’autonomia didattica  e gestionale loro attribuita” dovranno predisporre azioni nel rispetto delle linee di indirizzo, coinvolgendo le famiglie nel percorso educativo e formativo dei propri figli. Al riguardo, con Nota del 6 luglio 2015, indirizzata ai Dirigenti scolastici, il Ministero aveva chiarito che “Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Si ricorda alle scuole, quindi, di assumere le iniziative utili per assicurare da parte delle famiglie una conoscenza effettiva e dettagliata del POF.”

Contenuti delle proposte di legge
L’impostazione delle proposte nn. 1230, 1510, 1944, 2585, 2783 e 3022 risulta sostanzialmente omogenea. Queste proposte, infatti, con formulazioni diversificate, prevedono l’adozione di misure educative essenzialmente volte all’eliminazione degli stereotipi basati sul genere. In particolare, la pdl n. 1230 precisa che queste misure devono garantire l’esercizio paritario dei diritti tra uomini e donne e la libera espressione dello specifico di ciascun genere e devono comprendere attività finalizzate a promuovere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l’esercizio della tolleranza e della libertà, affinché l’educazione sia volta alla soppressione degli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i due generi sia nell’ambito della coppia sia nella società. La pdl n. 1944 in maniera più diretta e chiara afferma che l’adozione delle misure educative è volta alla promozione di “cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.” Una previsione sostanzialmente analoga è contenuta nella pdl 3022. In questa prospettiva si muove anche la proposta n. 1510, la quale prevede l’insegnamento dell’educazione sentimentale, finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di solidarietà tra uomini e donne. Attraverso questo insegnamento la scuola promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull’idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di genere. A tal fine i piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell’istruzione sono integrati al fine di garantire in ogni materia l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione sentimentale. La proposta n. 2783 prevede l’insegnamento presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado dell’educazione socio-affettiva, al fine di favorire modelli positivi di comportamento socio-culturali e rimuovere in tal modo i pregiudizi, gli stereotipi di genere, la discriminazione e la violenza. In particolare, lo studio dei temi ad essa afferenti costituisce parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e delle materie di insegnamento e riguarda gli aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità. Anche la proposta n. 2585 si pone l’obiettivo dell’eliminazione degli stereotipi di genere, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nella predisposizione del curricolo, all’interno del piano dell’offerta formativa, evidenzino il ruolo fondamentale che l’educazione alle differenze di genere svolge per il superamento degli stereotipi basati sul genere, per la promozione del rispetto reciproco e per la soluzione non violenta dei conflitti.
Una posizione a sé stante sembra occupare, invece, la proposta n. 3423, nella quale l’insegnamento dell’educazione emotivo-sentimentale è finalizzato alla conoscenza della complementarietà tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato sui valori del rispetto, della solidarietà, del riconoscimento e dell’affermazione delle rispettive personalità. Spetta al Ministro dell’istruzione, in sede di definizione dei programmi scolastici, disciplinare questo insegnamento.
Nella quasi totalità delle proposte le tematiche inerenti all’educazione di genere non costituiscono materia curricolare a sé stante, ma sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento. Solo due proposte prevedono invece che alcune ore dell’orario di insegnamento siano specificamente dedicate all’educazione di genere. In particolare, la pdl n. 1510 stabilisce che l’orario settimanale di insegnamento è aumentato di un’ora dedicata all’educazione sentimentale. Conseguentemente l’orario annuale obbligatorio delle lezioni è aumentato. La pdl n. 2783 prevede che l’orario di insegnamento dell’educazione socio-affettiva sia di almeno due ore. Le pdl nn. 1230 e 1944, invece, prevedono che i consigli d’istituto nominano tra i docenti un referente dell’educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all’applicazione nel sistema educativo dei valori relativi ai principi di uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e con organismi di parità preposti alle politiche per le pari opportunità. La pdl n. 1944 prevede in tale contesto il coinvolgimento delle famiglie degli studenti. Le pdl nn. 1510 e 3022 assegnano al Ministro dell’istruzione il compito di definire le linee guida dell’insegnamento dell’educazione di genere (e dell’educazione sentimentale, per utilizzare la terminologia della pdl n. 1510) che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi, fra l’altro, dell’uguaglianza, delle pari opportunità, delle differenze di genere, dei ruoli non stereotipati, della violenza contro le donne basata sul genere.  La pdl n. 2585 prevede l’inserimento della prospettiva di genere nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano il minore, il giovane e l’adulto nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale.
I contenuti e le modalità delle tematiche devono essere adeguati all’età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica. Inoltre, si prevede in tutte le proposte un’attività di formazione del personale docente, i cui criteri devono essere indicati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La quasi totalità delle proposte (nn. 1510, 1680,  1944, 2585,  2667, 2783 e 3022) prevede, poi, l’inserimento nell’offerta formativa delle università di corsi di studi di genere, anche al fine di formare le competenze per l’insegnamento dell’educazione di genere, e la maggior parte di esse l’adozione da parte delle scuole di libri di testo e materiali didattici corredati dall’autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione “Pari opportunità nei libri di testo”.
La proposta n. 2667 sembra accogliere una prospettiva più ampia, in quanto pone l’accento soprattutto sul ruolo della scuola nel superamento di tutte le discriminazioni basate sulla razza, sull’origine etnica, sul sesso, sulla religione, sull’orientamento sessuale o su qualsiasi altra condizione personale, nella promozione di politiche sociali volte al contrasto di ogni forma di violenza, di bullismo, di cyberbullismo, generata da tali discriminazioni e dal proliferare degli stereotipi di genere. Inoltre, prevede l’organizzazione di programmi di educazione alla sessualità consapevole, finalizzati a garantire agli studenti un’adeguata conoscenza della propria sessualità, della salute sessuale, dei metodi contraccettivi e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. In questo contesto, la proposta assegna al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il compito di promuovere nelle scuole secondarie di primo grado e nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, percorsi didattici a carattere interdisciplinare, iniziative e incontri periodici per gli alunni finalizzati a informare e a stimolare la riflessione degli studenti sulle problematiche della violenza di genere, dell’omofobia e della transfobia, del bullismo e del cyberbullismo,  e a superare i pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull’orientamento sessuale.
Si prevede anche l’istituzione di una commissione tecnica per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere in ambito scolastico, che elabora le linee guida per la realizzazione dei percorsi didattici e dei programmi di educazione alla parità di genere, all’affettività e alla sessualità consapevole. Sulla base delle indicazioni fornite da questa commissione, il Ministero provvede a integrare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, le indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei.
E’ prevista anche un’attività di formazione e di aggiornamento professionali dei docenti, finalizzata all’aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità, alle pari opportunità e al superamento degli stereotipi di genere.
I regolamenti didattici dei corsi di studio universitari sono, poi, modificati inserendo al loro interno corsi di studio di educazione alla parità di genere, all’affettività e alla sessualità consapevole.