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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Bioetica - Procreazione medicalmente assistita 
Procreazione medicalmente assistita   versione testuale
Sentenza della Corte costituzionale n. 229 dell'11 novembre 2015

La Corte costituzionale con sentenza n. 229/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta del sanitario di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche.
Ha, invece, ritenuto non censurabile la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di "soppressione di embrioni" anche quelli che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche "con riguardo a questi embrioni, la cui malformazione non ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani creati in «numero […] superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto», ... si prospetta, infatti, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico."