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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Enti ecclesiastici - Enti ecclesiastici e obblighi ex L. 124/2017 
Enti ecclesiastici e obblighi ex L. 124/2017   versione testuale
23 gennaio 2018

Il comma 125 della  L. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto l’obbligo - per coloro che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e ricevono da queste “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”  - di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a tali apporti, a meno che si tratti di somme inferiori ai diecimila euro (v. in tal senso il comma 127). L’obbligo è esteso anche ai medesimi soggetti che hanno rapporti economici con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da  pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
L’indicazione dei soggetti obbligati – quelli “di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni” – appare estremamente ampia. Così come estremamente ampia appare l’indicazione dei vantaggi economici in presenza dei quali sussiste il sopra richiamato obbligo di trasparenza. Ciò sembra suggerire l’intenzione del legislatore di sottoporre a tale obbligo ogni ente che intrattenga rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e riceva da esse qualsiasi genere di “vantaggi” economici.
Anche gli enti ecclesiastici  che - per gestire alcune fra le proprie molteplici attività, quali ad esempio le scuole parrocchiali - abbiano costituito un ramo onlus ovvero creato  associazioni o fondazioni e, intrattenendo rapporti economici con le amministrazioni pubbliche, ricevano contributi comunali, regionali e ministeriali devono pertanto considerarsi sottoposti all’obbligo di pubblicazione sopra indicato.
Si comprende che l’adempimento possa risultare gravoso dal punto di vista pratico, ma le esigenze di trasparenza che ne ispirano la previsione rappresentano una priorità per la comunità ecclesiale.