Nella seduta del 26 ottobre l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n.
2941 recante "
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali".
Il provvedimento modifica l’attuale sistema elettorale, introducendo un sistema misto: 232 seggi alla Camera e 116 seggi al Senato sono assegnati in
collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti seggi sono assegnati, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni che abbiano superato le soglie di sbarramento. Alla Camera, tali soglie sono del 3 per cento a livello nazionale per le liste singole e del 10 per cento per le coalizioni (purché almeno una lista infra-coalizione raggiunga la soglia del 3 per cento), mentre al Senato accedono al riparto le coalizioni che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella Regione.
Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni è tenuto a depositare, oltre al proprio contrassegno, il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome del capo della forza politica. I partiti possono presentarsi come lista singola o in coalizione: la coalizione è unica a livello nazionale e i partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.
Non è ammesso voto disgiunto e non è previsto un meccanismo di scorporo: ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.