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ICI-IMU e scuole paritarie   versione testuale
Sentenze della Corte di Cassazione
Con due sentenze (nn. 14225 e 14226) dell'8 luglio 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, ICI, da parte delle scuole paritarie; nello specifico, la questione è sorta per l’mpugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009 relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7 del decreto del 30 dicembre 1992.
La suprema Corte ha ribadito quanto già stabilito in precedenti sentenze, chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dell'ICI – cito – «era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza, ragione per la quale essa avrebbe dovuto essere disapplicata». La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU è stata sottolineata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale sottolinea anche che, per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione europea è stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo n. 91-bis, al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.
La Commissione europea, con la decisione del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108 del Trattato. La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito dell'entrata in vigore del citato articolo 91-bis del decreto-legge del 2012 e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107.
Peraltro, il citato regolamento dispone in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici, tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso servizio. Quindi, alla luce di queste considerazioni, è stato ritenuto da parte del Governo, attraverso il  Ministro dell'economia e delle finanze, che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate, un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.