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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Migrazioni - Riforma della legge sulla cittadinanza 
Riforma della legge sulla cittadinanza   versione testuale
22 ottobre 2015

Nella seduta del 13 ottobre l'Aula della Camera dei deputati ha approvato il testo unificato (n. 9 e abbinati-A) concernente Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.
Il progetto, che passa ora all’esame del Senato, introduce un percorso facilitato per chi nasce in Italia da genitori stranieri o per chi vi arriva durante un’età minore. Nel primo caso, la cittadinanza si acquista, su richiesta di un genitore, purché uno dei due genitori sia titolare, alla nascita del figlio, di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ossia, a tempo indeterminato). In mancanza di questa condizione, o nel caso in cui si giunga in Italia prima del compimento dei 12 anni, è richiesto il completamento di un percorso scolastico o formativo quinquennale (in caso di scuola primaria, anche l’esito positivo del corso), e la richiesta deve essere presentata da un genitore legalmente residente. In tutti i casi, in mancanza di richiesta da parte dei genitori, l’interessato può presentarla autonomamente al compimento dei 18 anni.
Chi invece giunga in Italia tra i 12 e i 18 anni può accedere alla naturalizzazione dopo un periodo abbreviato di sei anni di residenza legale, a condizione di aver completato un ciclo scolastico col conseguimento del titolo conclusivo (o un percorso di formazione col conseguimento di una qualifica professionale). Non è più richiesta, poi, la convivenza col genitore ai fini dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minorenne del neo-italiano.