Giuridico - Ufficio nazionale per i problemi giuridici | |||
|
|||
|
|||
Disposizioni relative allarticolo 4 della delibera n. 58 (Testo unico) Pag. 237 * lultimo capoverso è sostituito dal seguente: Per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria, occorre tenere presente le seguenti disposizioni:; Pag. 238 * dopo il primo capoverso, è inserito il seguente testo: La parrocchia personale è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile non inferiore a euro 52,00, al vicario parrocchiale o al parroco in solidum non moderatore una somma pari al 50%. (16bis); * dopo il testo compreso tra le virgolette relativo al quarto capoverso, è inserito il seguente testo: Nella stessa fattispecie sono compresi i docenti e gli officiali a tempo pieno delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, per la remunerazione dei quali occorre tenere presente la seguente disposizione: «La misura della remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche italiane e dagli Istituti accademici equiparati ai sacerdoti secolari e religiosi che vi prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno, nonché quella dovuta dagli Istituti superiori di scienze religiose ai sacerdoti secolari e religiosi che vi prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno è stabilita in euro cento mensili.» (17 bis) (16bis) Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009 (in NCEI 2009, 5/261), in vigore dal 1° gennaio 2010. (17 bis) Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 settembre 2008 (in NCEI 2008, 3/110), in vigore dal 1° gennaio 2009. testo in allegato |
|||
|
|||
Ultimo aggiornamento di questa pagina: 02-DIC-09
|
|||
Chiesa Cattolica Italiana - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed
|