Viene precisato che la graduatoria regionale è finalizzata esclusivamente allindividuazione dellIdR eventualmente in esubero sullorganico regionale.
In merito al recente CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per lanno scolastico 2008-2009, sottoscritto il 16 giugno u.s., va ricordato che ogni operazione deve avvenire nel rispetto del principio concordatario della nomina dintesa. Alleghiamo la nota di chiarimento del MIUR (23.07.08 prot. n.A00DGPER 12441).
Come potrete vedere, viene precisato che la graduatoria regionale è finalizzata esclusivamente allindividuazione del personale docente di religione cattolica eventualmente in esubero sullorganico regionale. La definizione della sede (o delle sedi) di servizio degli IdR che hanno chiesto una diversa utilizzazione sarà perciò data dallintesa che ogni Ordinario diocesano raggiungerà con lUSR, come peraltro già diceva lart. 3-bis del medesimo CCNI.
Qui, vale la pena ricordare che lesubero non si riferisce alla sede, in quanto il docente non ne è titolare, ma essendoci una sorta di titolarità sul livello diocesano, giacché lInsegnante di Religione cattolica è titolare sulla regione e di conseguenza sulla diocesi, si riferisce allorganico di diritto della diocesi.