Disposizioni relative allarticolo 5 della delibera n. 58 (Testo unico)
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* i primi due periodi del numero 7 sono sostituiti dai seguenti:
Ai fini della determinazione della misura dellassegno integrativo saranno computate la pensione erogata dal Fondo Clero INPS nella misura di un quarto del suo ammontare e le altre pensioni maturate nellesercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dellintero loro ammontare. Nel caso di concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni sarà comunque escluso per i sacerdoti interessati il computo di tre quarti dellimporto dellintera pensione Fondo Clero.;
* il testo della nota (23) è sostituito dal seguente: (23).