Ufficio Nazionale per la pastorale della salute - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute | |||
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La pastorale della salute, nella Nota della Consulta Nazionale CEI: La pastorale della salute nella Chiesa italiana (1989), è descritta come la presenza e lazione della Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. Non viene rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, ispirando una cultura più sensibile alla sofferenza, allemarginazione e ai valori della vita e della salute (n. 19). La Nota Pastorale della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute: Predicate il vangelo e curate i malati. La comunità cristiana e la pastorale della salute (2006) integra la definizione precedente riportando alcuni elementi che caratterizzano questa pastorale: - è continuazione dellazione sanante di Cristo; - è finalizzata allevangelizzazione e alla costruzione del Regno; - è compito di tutta la comunità cristiana; - si svolge mediante la parola e lazione caritativa in un determinato contesto storico e culturale come risposta alle necessità del mondo della salute. Fondamento della pastorale sanitaria è linsegnamento evangelico che Gesù ha sviluppato nel suo ministero pubblico intersecando due atteggiamenti: la cura delle anime con la predicazione, la cura dei corpi con le guarigioni. E i dati biblici mostrano che le guarigioni costituirono una parte fondamentale dellapostolato di Cristo. Questa eredità, il Signore Gesù lha affidata ai suoi apostoli: Chiamati a sé i dodici diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorte di malattia e di infermità (Mt. 10,1). Loriginalità di questo testo evangelico è la sottolineatura del carattere simmetrico della missione di Cristo e di quella dei suoi discepoli per quanto riguarda laspetto della cura. Dunque, il Maestro, conferisce il mandato di andare e guarire ai Dodici e agli altri discepoli che, nel corso della storia, si identificheranno con tutti i credenti, insostituibili prosecutori della Sua missione di salvezza. Inoltre, tutta lazione della Chiesa apostolica è accompagnata dal segno delle guarigioni. Nel corso della storia, lopera di soccorso e di sollecitudine verso i sofferenti e le vittime delle molte povertà cresce nella Chiesa di pari passo con il diffondersi dellannuncio evangelico. E, nel tempo, limpronta caritativa acquistò sempre maggiore importanza, oltre a consolidare una configurazione operativa ed organizzativa in grado di rispondere in modo soddisfacente ai bisogni dei molti debiles. Inoltre, eminenti figure di santi contribuirono a far sì che l‘aspetto caritatevole s‘integrasse con quello terapeutico, affinché coloro che assistevano gli infermi affinassero i loro requisiti professionali pur conservando quelli umani e religiosi. La storia mostra che quando lintervento dello Stato in campo assistenziale era quasi assente, la Chiesa ha assicurato la sua presenza attraverso l‘opera di innumerevoli istituzioni socio-sanitarie nelle aree più difficili e più problematiche della società. La pastorale della sanità è dunque la risposta evangelizzante che la Chiesa, sacramento di salvezza, offre a chi è malato o disabile e a coloro che, in vari modi, se ne prendono cura. Per raggiungere questi obiettivi sono insufficienti i documenti del Magistero, la buona volontà di pochi addetti ai lavori (cappellani, religiosi/e, operatori pastorali…), i centri accademici di formazione…; è urgente che limpegno sia assunto come incombenza da tutta la comunità cristiana nella varietà dei suoi membri. Ogni battezzato deve percepire ed attuare il comando di Gesù: Annunciate il regno di Dio, curate gli infermi (Lc. 9, 2), essendo un soggetto primario della pastorale della sanità in tutte le sue diramazioni. REGOLAMENTO DELLUFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ E DELLA SUA CONSULTA (aggiornato al Consiglio Episcopale Permanente del 22-25 settembre 2008) ART. 1 Istituzione LUfficio Nazionale per la pastorale della salute è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1996, ai sensi dellart. 29, § 2, dello Statuto dellart. 95 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana. ART. 2 Finalità Nel contesto delle finalità della CEI, lUfficio offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e alle aggregazioni che operano nel suo ambito di competenza un contributo per lo studio, la proposta, lanimazione e il coordinamento delle attività. Rientrano nella competenza specifica dellUfficio i seguenti ambiti: a) la cura pastorale degli ammalati, degli operatori sanitari e di tutti coloro che nella comunità cristiana, nelle associazioni e nei luoghi di cura sono a servizio degli ammalati; b) il supporto e il coordinamento pastorale delle istituzioni socio-sanitarie di ispirazione cristiana e delle associazioni operanti nel settore; c) lapprofondimento culturale e la riflessione pastorale sulle tematiche etiche, educative e deontologiche riguardanti la vita umana e lassistenza socio-sanitaria. ART. 3 Compiti LUfficio: * cura i settori pastorali di propria competenza, in sintonia con gli orientamenti pastorali della CEI (cfr. art. 95, comma 1, del Regolamento); * offre un contributo per il sostegno e il coordinamento dei referenti regionali e diocesani della pastorale della salute, avvalendosi anche di esperti e gruppi di lavoro; * promuove lo studio dei documenti del Magistero in materia e ne favorisce la ricezione; * verifica la situazione pastorale e cura lapprofondimento dei temi di maggior rilievo e urgenza; * valorizza i soggetti operanti ai vari livelli nel proprio settore, favorendo intese e sinergie, e ne promuove la formazione; * cura la preparazione e lo svolgimento di convegni, seminari e altri incontri; * provvede allelaborazione di testi e sussidi, la divulgazione e diffusione dei quali deve essere autorizzata dal Segretario Generale, e alla regolare pubblicazione del proprio Notiziario; * presenta il preventivo annuale di spesa allAmministrazione della CEI, in modo che possa essere inserito nello stato di previsione predisposto ai sensi dellart. 104, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese non preventivate dovranno essere espressamente approvate dal Segretario Generale. ART. 4 Struttura La struttura dellUfficio prevede: * il direttore, eventualmente coadiuvato da uno o più aiutanti di studio; * uno o più addetti di segreteria. ART. 5 Rapporti LUfficio opera alle dipendenze del Segretario Generale (cfr. art. 31, lettera b, dello Statuto e art. 95, comma 4, del Regolamento) e in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale. Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Permanente (cfr. art. 86 del Regolamento). Dà il suo apporto ai lavori dellAssemblea Generale (cfr. art. 21 del Regolamento). Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nellelaborazione di documenti e sussidi (cfr. art. 117 del Regolamento). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali. In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale. Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza. Il direttore dellUfficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Permanente (cfr. art. 62 del Regolamento) e della stessa Presidenza (cfr. art. 80 del Regolamento), per riferire su un particolare argomento allordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza. ART. 6 Consulta dellUfficio Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta dellUfficio (cfr. art. 29, § 2, dello Statuto). La Consulta ha come compiti: - dare il proprio contributo sulle questioni relative alla sanità, sottoposte alla sua attenzione dallUfficio; - approfondire e divulgare il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI in materia di sanità; - favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nellambito socio-sanitario; - collaborare stabilmente con le Consulte regionali e diocesane per la pastorale della salute. ART. 7 Composizione della Consulta Sono membri della Consulta: - gli incaricati regionali designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali; - i rappresentanti della CISM, dellUSMI e della CIIS; - alcuni responsabili di organismi e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nel settore o i loro delegati; - gli esperti scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del direttore dellUfficio. I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. La mancata partecipazione alle riunioni della Consulta per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica del membro. ART. 8 Lavoro della Consulta La Consulta è convocata e presieduta dal Direttore dellUfficio, che ne stabilisce lordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte allanno. Delle riunioni si dà resoconto al Segretario Generale della CEI e al Presidente della Commissione Episcopale. La Consulta può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari. |
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Ultimo aggiornamento di questa pagina: 01-MAR-13
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