23 gennaio 2018
Il comma 125 della L. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto lobbligo - per coloro che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e ricevono da queste sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere - di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a tali apporti, a meno che si tratti di somme inferiori ai diecimila euro (v. in tal senso il comma 127). Lobbligo è esteso anche ai medesimi soggetti che hanno rapporti economici con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
Linosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Lindicazione dei soggetti obbligati - quelli di cui all‘articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni - appare estremamente ampia. Così come estremamente ampia appare lindicazione dei vantaggi economici in presenza dei quali sussiste il sopra richiamato obbligo di trasparenza. Ciò sembra suggerire lintenzione del legislatore di sottoporre a tale obbligo ogni ente che intrattenga rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e riceva da esse qualsiasi genere di vantaggi economici.
Anche gli enti ecclesiastici che - per gestire alcune fra le proprie molteplici attività, quali ad esempio le scuole parrocchiali - abbiano costituito un ramo onlus ovvero creato associazioni o fondazioni e, intrattenendo rapporti economici con le amministrazioni pubbliche, ricevano contributi comunali, regionali e ministeriali devono pertanto considerarsi sottoposti allobbligo di pubblicazione sopra indicato.
Si comprende che ladempimento possa risultare gravoso dal punto di vista pratico, ma le esigenze di trasparenza che ne ispirano la previsione rappresentano una priorità per la comunità ecclesiale.