Matrimonio concordatario: modifica dell‘art. 147 del codice civile
Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell‘art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell‘8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico.
La nuova formulazione dell‘art. 147 del codice civile è la seguente:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l‘obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall‘articolo 315-bis».
L‘art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Le modifiche conseguenti all‘evoluzione così brevemente richiamata sono all‘esame dei competenti uffici dell‘amministrazione dello stato (Ministero dell‘Interno) e della Chiesa (Santa Sede e CEI) per quanto di rispettiva competenza. Nel mentre maturano orientamenti e indicazioni "che sarà cura della Segreteria Generale trasmettere tempestivamente" si ritiene opportuno invitare tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario a voler leggere, al termine della celebrazione il nuovo testo dell‘art. 147 del codice civile e, ove si ritenga, anche il testo dell‘art. 315-bis del codice civile.