REGOLAMENTO DELL‘UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE E DELLA SUA CONSULTA
LUfficio Catechistico Nazionale, istituito l8 agosto 1961, fu dotato di un primo statuto trasmesso ai Vescovi il 14 agosto 1961 (cfr Dei agricoltura Dei aedificatio, gennaio 1962, pp. 19-22). Il 26 giugno 1987 la Presidenza della CEI ne approvņ il nuovo regolamento, integrato il 10 marzo 1997 da un ulteriore articolo, a seguito della costituzione, allinterno dellUfficio, di alcuni settori specifici: insegnamento della religione cattolica, istituti di scienze religiose, apostolato biblico, catechesi dei disabili.
Levoluzione delle esigenze pastorali, lesperienza maturata nel tempo e la costituzione, allinterno della Segreteria Generale della CEI, di autonomi Servizi per linsegnamento della religione cattolica e per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose, ha reso necessario, a cinquantanni dallistituzione dellUfficio, procedere alla modifica del regolamento.
Il nuovo testo, approvato dalla Presidenza della CEI nella riunione del 27 giugno 2011, dopo aver indicato le finalità, i compiti e la struttura dellUfficio, individua al suo interno tre settori (per lapostolato biblico; per la catechesi delle persone disabili; servizio per il catecumenato) e definisce la composizione, le finalità e il metodo di lavoro della consulta dellUfficio stesso.
Art. 1 Istituzione LUfficio Catechistico Nazionale è stato istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana l8 agosto 1961.
Art. 2 Finalità Nel contesto delle finalità della CEI, lUfficio, nel proprio ambito di competenza, offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e aggregazioni un contributo per lo studio, la proposta, lanimazione e il coordinamento delle attività. Rientrano nella competenza specifica dellUfficio i seguenti settori: a) la catechesi, nellambito del processo di evangelizzazione (cfr Congregazione per il clero, Direttorio generale per la catechesi, n. 48); b) la formazione catechistica permanente di giovani e adulti; c) la formazione dei catechisti; d) lapostolato biblico; e) la catechesi delle persone disabili; f) liniziazione cristiana di ragazzi e adulti; g) il catecumenato.
Art. 3 Compiti LUfficio: a) promuove la diffusione dei progetti catechistici e il coordinamento dellazione delle diocesi in materia di catechesi; b) sviluppa e sostiene il progetto catechistico italiano; c) studia la ricezione dei catechismi nazionali e la loro eventuale revisione, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Generale; d) promuove la formazione dei catechisti, dei formatori dei catechisti, delle scuole di formazione a livello interdiocesano, regionale e nazionale; e) favorisce la cooperazione tra gli uffici catechistici diocesani e regionali, attraverso iniziative specifiche (notiziario, seminari di studio, convegni regionali e nazionali); f) coordina lattività degli uffici catechistici diocesani e regionali con le facoltà teologiche, gli istituti superiori di scienze religiose, i centri catechistici, le riviste, le associazioni e i movimenti ecclesiali, in relazione agli ambiti propri dellUfficio; g) promuove la presenza della Bibbia nellazione pastorale della Chiesa e lincontro diretto dei fedeli con il testo sacro; h) favorisce lattenzione da parte delle comunità ecclesiali per la catechesi nelle diverse aree della disabilità, preparando gli operatori e diffondendo adeguati sussidi; i) promuove e sviluppa la pastorale catecumenale, attraverso la formazione dei catechisti accompagnatori e la predisposizione di sussidi applicativi, secondo le indicazioni ricevute dalla Presidenza della CEI.
Art. 4 Struttura La struttura dellUfficio prevede: a) il direttore, eventualmente coadiuvato da uno o più aiutanti di studio; b) un collaboratore per ciascuno dei tre settori costituiti al suo interno: il settore per lapostolato biblico, il settore per la catechesi delle persone disabili e il settore del servizio per il catecumenato; c) uno o più addetti di segreteria.
Art. 5 Rapporti LUfficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr art. 31, lettera b, dello Statuto e art. 95, comma quarto, del Regolamento della CEI), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale. Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 86 del Regolamento della CEI). Dà il suo apporto ai lavori dellAssemblea Generale (cfr art. 21 del Regolamento della CEI). Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nellelaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del Regolamento della CEI). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali. In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale. Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza. Il direttore dellUfficio puņ essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 62 del Regolamento della CEI) e della Presidenza (cfr art. 80 del Regolamento della CEI), per riferire su un particolare argomento allordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.
Art. 6 Consulta dellUfficio Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta dellUfficio (cfr art. 29 § 2 dello Statuto della CEI). La Consulta ha i seguenti compiti: a) fornire il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dallUfficio; b) approfondire il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI nella materia di competenza dellUfficio; c) favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nellambito catechistico; d) contribuire alla preparazione e animazione dei convegni e delle iniziative a carattere nazionale.
Art. 7 Composizione della Consulta Sono membri della Consulta: a) i direttori regionali designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali; b) i rappresentanti dellAssociazione Italiana Catecheti, della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, dellUnione Superiore Maggiori dItalia, della Conferenza Italiana degli Istituti Secolari; c) i rappresentanti di organismi (centri catechistici, istituti di catechetica e riviste) e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nel settore, scelti dal direttore dellUfficio; d) gli esperti, scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del direttore dellUfficio. I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro della Consulta.
Art. 8 Lavoro della Consulta La Consulta è convocata e presieduta dal direttore dellUfficio, che ne stabilisce lordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte allanno. Ai lavori della Consulta partecipano gli aiutanti di studio e i collaboratori dei settori; possono essere invitati dal direttore alcuni esperti, in relazione ai temi trattati. La Consulta puņ lavorare per gruppi di studio su temi particolari. Il direttore dellUfficio dà resoconto delle riunioni al Segretario Generale della CEI e al Presidente della Commissione Episcopale del proprio settore.
Art. 9 Settori La cura ordinaria dei singoli settori, di cui allarticolo 4, lettera b, è affidata a un collaboratore, nominato per un triennio dal Segretario Generale, coadiuvato dal Gruppo nazionale di esperti e operatori designati dal direttore dellUfficio. Il settore per lapostolato biblico collabora con lAssociazione Biblica Italiana, cui è affidata la rappresentanza della CEI allinterno della Federazione Biblica Cattolica.
Art. 10 Il Gruppo nazionale di esperti Ogni settore si avvale della collaborazione del proprio Gruppo nazionale di esperti, scelti (in numero massimo di quindici) dal direttore dellUfficio, sentito il Segretario Generale della CEI. LAssociazione Biblica Italiana designa due rappresentanti per il Gruppo nazionale del settore per lapostolato biblico; lUfficio liturgico nazionale e la Fondazione Migrantes designano un rappresentante ciascuno per il Gruppo Nazionale del settore del servizio per il catecumenato. Ciascun Gruppo nazionale di esperti è convocato e presieduto dal collaboratore di settore, che ne stabilisce lordine del giorno, sentito il direttore dellUfficio. Si riunisce almeno due volte allanno. I membri del Gruppo nazionale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro del Gruppo nazionale.
Art. 11 Commissioni LUfficio puņ avvalersi, per lelaborazione di particolari tematiche, dellapporto di specifiche Commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore dellUfficio, sentito il Segretario Generale. I membri durano in carica il tempo necessario allespletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.