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Modifica della delibera n. 58 in materia di sostentamento del clero e determinazioni conseguenti


Per tener conto del carico economico aggiuntivo gravante sui sacerdoti, secolari e religiosi, che svolgono il servizio di docenti stabili e officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane, negli Istituti accademici equiparati e negli Istituti superiori di scienze religiose e per stabilire il criterio da seguire per determinare la quota della remunerazione dovuta dalle parrocchie personali al parroco e ai vicari parrocchiali, la 59a Assemblea Generale ha modificato la delibera CEI n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi).
In particolare, relativamente al primo punto, è stato deciso l’inserimento delle citate categorie di sacerdoti tra quelle destinatarie di punti aggiuntivi per i particolari oneri connessi con l’esercizio del loro ufficio, restando al Consiglio Permanente la competenza a determinare il relativo numero, come già avviene per le altre categorie.
Quanto al secondo punto, al fine di confermare il principio generale in forza del quale ogni ente ecclesiastico è tenuto a provvedere almeno in parte alla remunerazione dei sacerdoti addetti al suo servizio e in considerazione dell’inapplicabilità del meccanismo della “quota capitaria”, adottato per le parrocchie territoriali, stante la difficoltà di determinare con precisione il numero dei fedeli afferenti una parrocchia personale, è stata attribuita al Vescovo diocesano la competenza a stabilire la remunerazione dovuta dalla parrocchia personale al parroco e ai vicari parrocchiali, stabilendo altresì che detta somma non può essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dal Consiglio Permanente.
Le citate modifiche sono state rese esecutive dalle determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente che, nella sessione del 21-24 settembre 2009, ai sensi del novellato articolo 6 della delibera n. 58, ha stabilito il numero dei punti aggiuntivi spettante ai sacerdoti, secolari e religiosi, che svolgono il servizio di docenti stabili e officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane, negli Istituti accademici equiparati e negli Istituti superiori di scienze religiose nonché la somma minima che in ogni caso deve essere garantita dalla parrocchia personale al parroco e ai vicari parrocchiali, e ha deciso che queste determinazioni entrino in vigore il 1° gennaio 2010. 


ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI