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Sistema di Sostentamento del Clero - Modifica della delibera n. 58 e determinazione in materia di previdenza integrativa


Nell’ambito dei provvedimenti finalizzati a introdurre taluni correttivi ai meccanismi di calcolo della remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero (cfr “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” 2006, pp. 121-126), la 56a Assemblea Generale dei Vescovi (Roma, 15-19 maggio 2006) ha approvato una modifica dell’art. 5,lettera a), secondo capoverso, della delibera n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi), promulgata il 1° agosto 1991 (cfr “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” 1991, p. 152).
Ottenuta in data 23 giugno 2006 la recognitio della delibera da parte della Santa Sede, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 settembre 2006, ha approvato una determinazione conseguente che, modificando quanto deciso dalla 32a Assemblea Generale dei Vescovi, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990 (cfr “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” 1990, p. 214), ha ridotto dalla metà a un quarto la quota computabile della pensione erogata dal Fondo Clero INPS per determinare la misura dell’assegno integrativo spettante ai Vescovi e ai presbiteri inseriti nel sistema di previdenza integrativa.
Per illustrare la portata di questi provvedimenti è utile richiamare che, in base alla normativa vigente, la misura di tale assegno è pari alla media dei punti attribuiti rispettivamente ai Vescovi e ai sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero. In ordine al raggiungimento della predetta misura, oltre agli altri sussidi computabili, sono computate le pensioni di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell’intero loro ammontare, e – fino al presente – la metà della pensione erogata dal Fondo Clero INPS.
Con l’approvazione di queste modifiche, a partire dal 1° gennaio 2007 la quota della pensione del Fondo Clero INPS da computarsi ai fini del calcolo dell’integrazione è ridotta a un quarto.
Dal punto di vista sistematico, il testo approvato dall’Assemblea Generale consente un maggiore dinamismo nell’adozione delle determinazioni connesse, coerentemente con le altre disposizioni della delibera n. 58 implicanti ulteriori decisioni di carattere tecnico. La formulazione «Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare la quota computabile delle pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS» ora introdotta nell’art. 5, lettera a), è quella adottata nella delibera n. 58 in tutti i casi in cui, ai sensi dell’art. 6, la competenza per ulteriori determinazioni è rimessa al Consiglio Episcopale Permanente, previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali: cfr artt. 2, § 3 (numero dei punti aggiuntivi per particolari oneri d’ufficio); 4, § 1 (remunerazione dei Vescovi); 4, § 4 (remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie); 4 bis, § 1 (remunerazione spettante ai sacerdoti Fidei donum); 5 (misura dell’assegno integrativo periodico spettante ai Vescovi e ai sacerdoti presenti nel sistema di previdenza integrativa).

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE