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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Bioetica - Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento 
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento   versione testuale
23 gennaio 2018

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 12 del 16/1/2018) la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che entrerà in vigore il 31 gennaio 2018.
La normativa non necessita di provvedimenti di attuazione, salvo per quanto riguarda il registro delle DAT. In proposito la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2018, n. 205) all’art. 1, commi 418 e 419, ha previsto l’istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati.
 
Il provvedimento suscita gravi perplessità, in quanto le soluzioni legislative adottate appaiono ispirate al primato e all’assolutizzazione del principio di autodeterminazione e comportano il rischio oggettivo di non poter garantire adeguatamente il diritto alla vita, fondamentale per ogni persona.
In particolare, assai problematiche appaiono le disposizioni che prevedono la possibilità di rinunciare a nutrizione e idratazione artificiali, che sono considerate non come forme di sostegno vitale bensì quali “trattamenti sanitari”, e la vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento per il medico. Risulta vistosa e non condivisibile la mancanza di una esplicita previsione volta a garantire l’obiezione di coscienza per i medici e il personale sanitario. Al riguardo, la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, rispondendo a una interrogazione parlamentare (n. 3-03452), ha dichiarato l’intenzione di incontrare i rappresentanti delle strutture sanitarie private cattoliche, “per condividere con loro opportune modalità applicative della legge volte a contemperare la necessità di applicare fedelmente le nuove disposizioni legislative con le altrettanto fondate esigenze di assicurare agli operatori sanitari il rispetto delle loro intime posizioni di coscienza.”
Non è stata, poi, riconosciuta la peculiarità delle strutture sanitarie cattoliche. Il comma 9 dell’art. 1, infatti, stabilisce che “ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale”.