(2o aprile 2012) - Si prevede che l‘unità non locata posseduta dall‘anziano o disabile residente in istituto di ricovero o dal cittadino italiano residente all‘estero possa essere considerata adibita ad abitazione principale. Per gli immobili dei soggetti Aire l‘emendamento non attribuisce un‘equiparazione automatica delle suddette fattispecie all‘abitazione principale, richiedendo allo scopo una apposita delibera comunale. Se il comune si avvale di tale facoltà, agli immobili in questione si applicheranno l‘aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro. L‘altra novità, forse di maggiore impatto, è che sull‘imposta ad essi relativa non dovrà essere conteggiata la quota statale. Ciò faciliterà la scelta per aliquote di favore da parte dei comuni. Per le stesse finalità, si propone di non conteggiare l‘imposta erariale sui beni degli Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa.