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Requisito della buona condotta


Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell‘accesso agli impieghi pubblici.
(Legge 29 ottobre 1984, n°732, pubblicata sulla G.U. del 31.10.1984).
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo unico

Ai fini dell‘accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta".
Sono conseguentemente abrogati il n°3) del primo comma dell‘articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n°3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1984
PERTINI
Craxi - Gaspari
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
 


Ultimo aggiornamento di questa pagina: 13-DIC-02
 

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