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Pratiche di culto religioso


Ordinamento penitenziario
(Legge 26 luglio 1975, n°354)
Art. 1. - Trattamento e rieducazione.

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l‘ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l‘ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Art. 4. - Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Art. 15 - Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell‘internato é svolto avvalendosi principalmente dell‘istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all‘internato é assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell‘autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 26 - Religione e pratiche di culto

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto é addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Trattamento penitenziario
(D.P.R. 30 giugno 2000, n°230)
Art. 58 - Manifestazioni della libertà religiosa

I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l‘ordine e la sicurezza dell‘istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.
È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.
Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all‘entrata in vigore della disciplina che sarà adottata a seguito delle intese di cui all‘articolo 11, comma 2, dell‘Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell‘11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l‘istruzione e l‘assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l‘incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell‘Amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l‘ispettore dei cappellani.
Per l‘istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell‘istituto mette a disposizione idonei locali.
La direzione dell‘istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l‘istruzione e l‘assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell‘interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall‘articolo 17, secondo comma, della legge.
Art. 116 - Accesso di ministri di culto agli istituti

I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell‘ultimo comma dell‘articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all‘istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.


Ultimo aggiornamento di questa pagina: 13-DIC-02
 

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