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Informazioni
L‘Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (A.R.I.S.)

Dagli artt. 1-3 dello Statuto dell‘Associazione, approvato con deliberazione della Conferenza Episcopale Italiana il 13 aprile 2000
Modificato "ad experimentum", dall‘Assemblea Generale ARIS del 19 novembre 2004
 

ARTICOLO 1

Costituzione

"L‘Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (A.R.I.S.), con sede in Roma, riunisce i rappresentanti delle Istituzioni ecclesiastiche (religiose e secolari) o ad esse collegate, che erogano prestazioni di assistenza sanitaria ovvero di singole opere in cui esse si articolano, operanti sul territorio nazionale.
All‘A.R.I.S. possono aderire i rappresentanti di Istituzioni laiche che si ispirano ai valori cristiani, operanti in Italia nel settore sanitario e socio-sanitario senza scopo di lucro. L‘adesione avviene mediante domanda corredata da attestazione sulla natura, le finalità e le attività di ciascuna Istituzione o Opera rilasciata dal Vescovo Diocesano o competente Autorità Ecclesiastica e previa esplicita dichiarazione di acccttazione dello Statuto A.R.I.S. e relativo Regolamento.

Con l‘ARIS, per iniziative e questioni comuni, possono collaborare in forma federativa e/o di coordinamento altre associazioni, istituzioni ed enti operanti nel settore sanitario e socio-sanitario.

L‘Associazione agisce sotto la vigilanza dell‘Autorità Ecclesiastica (Conferenza Episcopale Italiana - C.E.I.) a norma dei cann. 298-299-305-322-325 del codice di diritto canonico, si ispira alle direttive del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Salutari e del competente organismo per la Pastorale Sanitaria della CEI.
ARTICOLO 2

Finalità


L‘Associazione si propone:

1. di contribuire al costante rinnovamento spirituale-pastorale e all‘aggiornamento professionale degli operatori del servizio sanitario e
socio-sanitario, nel pieno rispetto della natura specifica delle Istituzioni od Opere associate.

2. di promuovere lo sviluppo delle Istituzioni od Opere associate per il costante adeguamento alle istanze sociali del Paese, secondo il
comune intento di testimonianza.

Gli Associati sono tenuti ad uniformarsi alle direttive dell‘Associazione, collaborando a realizzare, nella pluralità delle Opere, la unicità degli intenti e delle finalità associative.



ARTICOLO 3

Compiti

 
Ai fini di cui all‘articolo precedente, l‘Associazione svolge i seguenti compiti:
Promuove e favorisce lo studio, il dibattito e l‘approfondimento degli aspetti religiosi, etici e pastorali.

1. Promuove e collabora nello studio e soluzione di problematiche sanitarie e socio-assistenziali in campo politico, legislativo,
amministrativo ed organizzativo.
2. Elabora e propone linee-guida in materia di qualità dell‘assistenza, di bioetica e di organizzazione del lavoro e di ricerca.
3. Rappresenta unitariamente gli Associati presso le competenti autorità ed organismi ad ogni livello per la tutela di interessi comuni,
per favorire la soddisfazione delle necessità sanitarie ed assistenziali, mediante un servizio qualificato e integrale.
4. Tutela gli interessi specifici delle Istituzioni od Opere rappresentate e di categoria.
5. Assicura l‘assistenza qualificata agli Associati per la soluzione dei problemi particolari che li interessano nello specifico settore.
6. Provvede ad una idonea informazione degli Associati circa ogni elemento normativo, amministrativo, giurisprudenziale e ogni
aspetto della vita associativa.
7. Coordina le varie iniziative di studio, di formazione e di pastorale degli associati.
8. Puņ aderire o collaborare con Istituzioni e Movimenti, anche di ambito ecumenico e missionario, per problematiche di interesse
sanitario e socio-sanitario ed ospedaliere in Italia ed all‘estero.

 
Testo integrale dello Statuto disponibile al sito Ufficiale A.R.I.S.  www.arisassociazione.it


Ultimo aggiornamento di questa pagina: 12-SET-11
 

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