Disposizioni relative all’articolo 4 della delibera n. 58 (Testo unico)
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* l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“Per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria, occorre tenere presente le seguenti disposizioni:”;
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* dopo il primo capoverso, è inserito il seguente testo:
“La parrocchia personale è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile non inferiore a euro 52,00, al vicario parrocchiale o al parroco in solidum non moderatore una somma pari al 50%.” (16bis);
* dopo il testo compreso tra le virgolette relativo al quarto capoverso, è inserito il seguente testo:
“Nella stessa fattispecie sono compresi i docenti e gli officiali a tempo pieno delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, per la remunerazione dei quali occorre tenere presente la seguente disposizione:
«La misura della remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche italiane e dagli Istituti accademici equiparati ai sacerdoti secolari e religiosi che vi prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno, nonché quella dovuta dagli Istituti superiori di scienze religiose ai sacerdoti secolari e religiosi che vi prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno è stabilita in euro cento mensili.»” (17 bis)
(16bis) Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009 (in NCEI 2009, 5/261), in vigore dal 1° gennaio 2010.
(17 bis) Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 settembre 2008 (in NCEI 2008, 3/110), in vigore dal 1° gennaio 2009.