Disposizioni relative all’articolo 4 bis della delibera n. 58 (Testo unico)
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* al termine del primo capoverso, le parole “la seguente determinazione (20)”, con la relativa nota, sono sostituite dalle seguenti:
“le seguenti determinazioni (20)”
* dopo il primo capoverso, il testo compreso tra le virgolette è sostituito dal seguente:
«1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:
- una quota pari al 32% a carico della diocesi “ad quam”;
- una quota pari al 23% a carico della diocesi “a qua”;
- una quota pari al 45% a carico dell’Istituto per il sostentamento del clero della diocesi “a qua”.
2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene erogata, per conto dell’Istituto diocesano, dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero con periodicità mensile.
3. Le modalità di versamento della quota erogata dall’Istituto centrale sono le stesse previste per le integrazioni dovute agli altri sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero.
4. Le presenti determinazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007.»