Disposizioni relative all’articolo 2 della delibera n. 58 (Testo unico)
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In relazione al 4° criterio – lett. d) dell’articolo 2
* il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il punteggio non è predeterminato; i Vescovi possono, quindi, attribuirlo ai sacerdoti nella misura ritenuta necessaria od opportuna entro i seguenti limiti:
1. la misura complessiva dei punti attribuiti ai sacerdoti secolari non superi quella risultante dalla somma dei seguenti dati:
a. del prodotto del numero dei sacerdoti secolari, presenti nel sistema di sostentamento del clero, per 2,5 punti;
b. del prodotto di 1,5 punti per ogni scaglione di Kmq 9 del territorio diocesano che supera il numero ottenuto moltiplicando per 9 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero;
c. del prodotto di 1,5 punti per ogni scaglione di 1.700 abitanti della popolazione diocesana che supera il numero ottenuto moltiplicando per 1.700 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero;
2. in ogni caso la misura complessiva così calcolata non può essere superiore al prodotto del numero dei sacerdoti secolari al servizio della diocesi presenti nel sistema, calcolato con riferimento al 31 luglio dell’anno precedente, per il coefficiente 3,5;
3. la misura massima dei punti aggiuntivi affidati all’attribuzione discrezionale dei Vescovi è fissata in 25 punti per ciascun sacerdote.
I punti aggiuntivi affidati all’attribuzione discrezionale dei Vescovi non vengono presi in considerazione in tutti quei casi nei quali le delibere o le determinazioni della CEI facciano riferimento al numero medio dei punti o alla remunerazione media”(12).