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Requisito della buona condotta   versione testuale

Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.
(Legge 29 ottobre 1984, n°732, pubblicata sulla G.U. del 31.10.1984).

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta".

Sono conseguentemente abrogati il n°3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n°3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

Craxi - Gaspari

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

 

Venerdì 13 Dicembre 2002