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Pagg. 277,278-279,280,293,295,296,307,308-309,310. Statuti degli Istituti per il sostentamento del clero
Statuti degli Istituti per il sostentamento del clero Pag. 277 * la lettera b) dell’art. 11 è integrata con il seguente ultimo comma: “Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell’I.C.S.C.;”(6 bis) Pagg. 278-279 * la lettera b) dell’art. 16 è così modificata: “b) entro il mese di apriledi ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.”(6 ter) Pag. 280 * il quarto comma dell’art. 19 è così modificato: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.”(6 quater) Pag. 293 * la lettera b) dell’art. 11 è integrata con il seguente ultimo comma: “Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell’I.C.S.C.;”(6 bis) Pag. 295 * la lettera b) dell’art. 16 è così modificata: “b) entro il mese di apriledi ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.”(6 ter) Pag. 296 * il quarto comma dell’art. 19 è così modificato: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.”(6 quater) Pag. 307 * la lettera b) dell’art. 11 è integrata con il seguente ultimo comma: “Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell’I.C.S.C.”(6 bis) Pagg. 308-309 * la lettera b) dell’art. 16 è così modificata: “b) entro il mese di apriledi ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.”(6 ter) Pag. 310 * il quarto comma dell’art. 19 è così modificato: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.”(6 quater)
(6 bis) L’inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148). (6 ter) Lettera così modificata con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/233). Il testo originario così stabiliva: “b) entro il mese di febbraiodi ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.” (6 quater) Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148-149). Il testo originario così stabiliva: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.” (6 bis) L’inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148). (6 ter) Lettera così modificata con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/234). Il testo originario così stabiliva: “b) entro il mese di febbraiodi ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.” (6 quater) Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148-149). Il testo originario così stabiliva: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.” (6 bis) L’inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148). (6 ter) Lettera così modificata con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/234). Il testo originario così stabiliva: “b) entro il mese di febbraiodi ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.” (6 quater) Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/149). Il testo originario così stabiliva: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.”
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