» Chiesa Cattolica Italiana » Documenti »  Documentazione
Le Migrazioni nella bozza di Convenzione Europea


Fondazione Migrantes - Servizio Migranti 5/03


LE MIGRAZIONI NELLA BOZZA DI CONVENZIONE EUROPEA
IN TRE PARAGRAFI VENGONO TRACCIATE LE LINEE FONDAMENTALI
di Bruno Mioli
In più parti lo schema di “Convenzione europea”, che dovrebbe prendere forma definitiva ed essere approvata durante il semestre italiano di presidenza nell’UE, affronta argomenti che comportano un riferimento più o meno diretto alle migrazioni, alle sue varie cause e tipologie. Espressamente se ne parla soltanto sotto il titolo “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia”, nella sezione 2 dedicata a “Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione”. Rimane un certo interrogativo, nella nostra ottica cristiana, se non sia riduttivo e per fino poco pedagogico confinare la trattazione di questo tema fondamentale dentro a questo contesto di “libertà, sicurezza e giustizia”, benché si tratti di una scelta che è consonante col Trattato di Amsterdam e col Vertice di Tampere. Sembra infatti sia forte il pericolo che tale impostazione porta facilmente a vedere le migrazioni più come una necessità inevitabile da tenere sotto controllo e come possibile pericolo da cui difendersi che come un’esigenza di solidarietà verso i più sfavoriti, come un diritto da rispettare e una positiva risorsa da valorizzare. Ha senso questo appunto nella misura in cui si è convinti che la legislazione ha un forte compito educativo ed è fondamentale nel creare mentalità e sensibilità.Comunque, per quanto riguarda le migrazioni, la bozza tocca argomenti importanti e spesso in chiave positiva, anche se talora si tratta di formulazioni piuttosto generiche e non sempre vincolanti; c’è pertanto il rischio che ogni Stato consideri questo dispositivo come un contenitore così ampio, da poter porvi dentro tutto quello e solo quello che gli torna più comodo. Si veda ad esempio il vago accenno ai ricongiungimenti familiari (Art. III, 168, n. 2, a) che potrebbe legittimare la scelta della Germania di limitare a 12 anni l’età del minore per ricongiungersi ai genitori, o il n. 5 del medesimo paragrafo, dove si esclude la possibilità di fissare “quote europee” di ingresso, come invece aveva proposto nel luglio scorso il Ministro Pisanu a Bruxelles.Il testo è diviso in tre parti che qui di seguito vengono riportate integralmente.A) Controllo alle frontiere (art. III-166)1. L’Unione sviluppa una politica volta a:a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne;b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne;c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo;d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.B) Asilo e protezione umanitaria (art. III-167)1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non refoulement. Detta politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti.2. A tal fine la legge….. stabilisce un sistema europeo comune di asilo che includa:a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che comportano misure temporanee a beneficio degli Stati membri interessati. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.c) Immigrazione (art. III-168)1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e l’intensificazione della prevenzione e del contrasto dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani.2. A tal fine, la legge…. stabilisce le misure nei seguenti settori:a) le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;b) la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; c) l’immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;d) la lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini.4. L’Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare…5. La legge….. può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.6. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.