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Costituzione italiana e diritti delle minoranze

Fondazione Migrantes

di Giuseppe Dalla Torre

I diritti fondamentali dell´uomo sono inviolabili non solo come singolo, ma anche "nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità". Le minoranze, infatti, possono essere riguardate come formazioni sociali che, secondo la prospettiva costituzionale, sono strumenti necessari per la salvaguardia e la promozione della persona, anche dal punto di vista della sua identità. Così come si deve notare che, posto tale riconoscimento, anche alla realtà delle minoranze si applica il disposto dell´art. 3 Cost., che non solo fa divieto di discriminazioni per ragioni "di razza, di lingua, di condizioni personali e sociali", ma addirittura impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione politica, economica e sociale. Ciò significa che, nella misura in cui le formazioni sociali-minoranze sono funzionali allo svolgimento della personalità, è compito dello Stato aiutarle nel perseguimento dei loro fini e nello svolgimento delle loro attività, creando al riguardo le condizioni (anche normative, ma non solo) favorevoli.
Si potrebbe osservare che l´art. 3 Cost. assicura l´eguaglianza con riferimento esplicito ai soli cittadini. è vero. Ma è anche vero che laddove si tratti dei diritti fondamentali, non ci può essere differenza tra cittadino e straniero dal momento che tali diritti sono "riconosciuti" e non attribuiti dalla Costituzione (art. 2), coerentemente col dato per cui fondamentali sono solo quei diritti immanenti nella dignità della persona umana e quindi, in quanto tali, sussistenti ed eguali sempre, dappertutto e per tutti. D´altra parte non si deve dimenticare che grazie al disposto dell´art. 10 Cost., secondo comma, è ormai superato il principio di reciprocità che caratterizzava un tempo l´ordinamento italiano. Tale principio, richiedendo che lo straniero potesse essere ammesso a godere dei diritti civili solo a condizione che lo Stato di appartenenza facesse altrettanto per i cittadini italiani, costituiva invece una ragione di profonde discriminazioni non solo tra cittadini italiani e stranieri, ma anche tra stranieri fra di loro.
Si può dire, quindi, che l´ordinamento costituzionale è potenzialmente aperto alla tutela delle minoranze, quali che siano le ragioni della loro diversità (etnia, cultura, lingua, religione, ecc.), l´antichità o meno della loro presenza sul territorio nazionale, la loro composizione da cittadini italiani o da stranieri. Da questo punto di vista si può osservare che nell´ordinamento italiano il "modello pluralistico" fa aggio sul "modello dell´integrazione", che invece caratterizza altri ordinamenti occidentali, come ad esempio quello francese. Difatti le "diversità" trovano riconoscimento, tutela e sostegno, con l´unico limite generalissimo dato dal fatto che il diritto alla propria "identità", a livello non solo individuale ma anche di gruppo, non può giungere a ledere quei diritti fondamentali che promanano dalla dignità dell´uomo che la stessa Costituzione riconosce come inviolabili. è questo il caso, ad esempio, del diritto alla vita, all´integrità fisica e psichica, alla libertà nelle sue diverse manifestazioni (personale, di pensiero, di religione ecc.), all´eguaglianza senza distinzione di sesso.
Certo: nel passaggio dal piano della Costituzione al piano della legislazione ordinaria è possibile riscontrare, sovente, smagliature, contraddizioni, inattuazioni. Così ad esempio le minoranze linguistiche storicamente presenti nel Paese appaiono ipertutelate (si pensi allo statuto speciale delle province di Trento e di Bolzano), mentre altre minoranze, soprattutto quelle dei "nuovi venuti", appaiono sottotutelate. Ma dal punto di vista giuridico questo fenomeno implica soltanto l´esigenza di una tensione costante alla armonizzazione dell´ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme costituzionali.
Il problema, invero, si sposta su altri piani e ad altri livelli. Come quello politico da un lato; quello della solidarietà umana e sociale dall´altro.