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Schema di Regolamento dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici

I. LA CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE

Art. 1 - Il moderatore
Il moderatore del tribunale è il Vescovo della diocesi ove ha sede il tribunale medesimo o un Vescovo appartenente alla Conferenza episcopale della Regione ecclesiastica di pertinenza del tribunale, eletto dalla stessa Conferenza.Il moderatore eletto rimane in carica per un quinquennio e può essere rieletto.Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune ai sensi dei cann. 1423 e 1439, spetta al moderatore vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del tribunale e presentare alla Conferenza episcopale regionale una relazione annuale sulla situazione del tribunale, corredata eventualmente da osservazioni e proposte.Il moderatore può ricevere una procura speciale dal legale rappresentante della Regione ecclesiastica, qualora i due uffici non si identifichino nella stessa persona, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione concernenti il tribunale.Spetta a lui anche l´approvazione dell´elenco degli uditori giudiziari (cf can. 1428), e la nomina dei difensori del vincolo sostituti, del cancelliere e del notaio o attuario stabile del tribunale.
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