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Determinazione circa la periodicità di aggiornamento di contributi e costi

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici


Visti gli artt. 3 §1, 4 §1 lett. B), 4 §2 e 5 §3 delle Norme emanate dalla C.E.I.,


si stabilisce che


- la misura del contributo finanziario della C.E.I. ai tribunali ecclesiastici regionali,
- la tabella dei costi delle perizie d´ufficio,
- la misura del contributo obbligatorio chiesto alle parti per i costi della causa,
- la tabella degli onorari dovuti agli avvocati e ai procuratori,
- i criteri di remunerazione per gli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali


sono aggiornati ogni due anni dal Consiglio Episcopale Permanente.