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Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici italiani e l'attivitą di patrocinio svolta presso gli stessi

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici


Tra gli adempimenti, affidati dal can. 1649 del Codice di diritto canonico al Vescovo moderatore del tribunale, c´è anche quello di dare disposizioni circa le spese giudiziali e gli onorari per le cause trattate avanti il medesimo tribunale. Il "Decreto generale sul matrimonio canonico" affida alla Conferenza Episcopale Italiana analogo impegno per quanto riguarda i tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale (cf "Notiziario C.E.I.", n. 10, 5 novembre 1990, nn. 56-58, pp. 276-277); al fine di portare a compimento tale impegno, la Conferenza ha percorso un graduale e puntuale iter di lavoro.
Anzitutto, l´Assemblea Generale del maggio 1993 approvò una delibera, non promul-gata, che prevedeva un alleggerimento delle spese delle parti attraverso un contributo finan-ziario della C.E.I. da destinare ai tribunali ecclesiastici (cf Atti XXXIV Assemblea Generale, 1993, pp. 203-207). Successivamente, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 19-22 settembre 1994, ha esaminato più a fondo il problema e, tenendo conto soprattutto dei fedeli che si trovano in grave difficoltà e chiedono aiuto alla Chiesa in ordine alla dichiara-zione di nullità del loro matrimonio, ha ravvisato l´opportunità di demandare alla Commissio-ne Episcopale per i problemi giuridici lo studio e l´elaborazione di una normativa da sottopor-re all´approvazione dell´Assemblea Generale, con lo scopo di eliminare eventualmente l´onere delle spese processuali a carico delle parti.
La Commissione per i problemi giuridici, secondo le indicazioni e i suggerimenti del Consiglio Permanente, ha preso in esame la complessa problematica e, ascoltando anche, nella riunione del 28 novembre 1995, i vicari giudiziali dei tribunali regionali, ha predisposto le "Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l´attività di patrocinio svolta presso gli stessi".
Con lo scopo di ottenere osservazioni e contributi, le "Norme
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furono inviate, per con-sultazione, con lettera n. 227/96 del 21 febbraio 1996, alle Conferenze episcopali regionali e ai vicari giudiziali.
Le risposte pervenute diedero alla Commissione la possibilità di apportare una serie di emendamenti e di modifiche al testo delle "Norme" che, presentate all´Assemblea Generale del 10-14 maggio 1996, furono approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto (voti 203 su 169 richiesti).
Le "Norme", approvate dall´Assemblea, con lettera n. 795/96 dell´8 luglio 1996, sono state inviate alla Congregazione per i Vescovi per la necessaria "recognitio", concessa con Decreto n. 960/83 del 10 febbraio 1997.
Con decreto del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., le stesse sono state pro-mulgate in data 18 marzo 1997, prot. n. 229/97 e pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 2 del 26 marzo 1997, pp. 56-62.
L´entrata in vigore delle "Norme" il 1° gennaio 1998 e la loro prima applicazione hanno messo in luce qualche lacuna e qualche improprietà nel testo delle medesime.
La XLIV Assemblea Generale della C.E.I., svoltasi a Roma nei giorni 19-22 maggio 1998, su proposta della Commissione Episcopale per i problemi giuridici, ha perciò approvato con la prescritta maggioranza qualificata talune integrazioni e precisazioni.
Ottenuta la necessaria "recognitio" con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, n. 960/83, il Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., con decreto in data 19 ottobre 1998, prot. n. 1016/98 ha promulgato il testo modificato delle "Norme".
Si riportano il secondo decreto di "recognitio" della Sede Apostolica e i due decreti di promulgazione delle "Norme".





Note: in allegato l´intero documento


  doc10.doc;