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Diritto all’unità familiare (P.Scevi)


Fondazione Migrantes - Servizio Migranti 2/10


Il diritto dello straniero all’unità familiare è disciplinato dagli articoli 28, 29, 29 bis, 30 e 31 del Testo Unico Immigrazione. Le condizioni ed i presupposti per l’esercizio di tale diritto, nonché i termini per completare le relative procedure amministrative, sono state modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
I soggetti del diritto all’unità familiare
Lo straniero, per accedere al diritto di mantenere o riacquistare l’unità familiare, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite, deve essere in possesso del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno, purché di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (art. 28, comma 1, T.U.).
Sono dunque esclusi dal diritto al ricongiungimento i lavoratori stagionali, nonché tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare per breve periodo al fine di svolgere attività occasionali.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di un Paese dell’Unione europea si applicano le disposizioni del D.Lvo. 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve quelle più favorevoli contemplate dal Testo Unico di cui al D.Lvo. 286/1998 e dal d.P.R. 394/1999.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento in favore dei seguenti familiari:
- coniuge, non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni; il partner non legato da vincoli di matrimonio non può quindi beneficiare del ricongiungimento. Ai sensi del comma 1 ter dell’art. 29, T.U. (inserito dall’articolo 1, comma 22, lett. s), L. 94/2009), non è consentito il ricongiungimento del coniuge qualora il soggetto interessato sia coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ai sensi dell’art. 29, comma 1 ter, non è consentito il ricongiungimento dell’ascendente, qualora il soggetto interessato sia coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Qualora i presupposti di parentela non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità di tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA, effettuato a spese degli interessati (art. 29, comma 1 bis, T.U.).
Può essere concesso, ex articolo 29, comma 4, T.U., un visto d’ingresso per familiare al seguito ai familiari dello straniero, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti richiesti. E opportuno sottolineare che, qualora il visto principale venga richiesto per motivi di lavoro subordinato, l’accertamento del reddito, ai fini del rilascio del nulla osta, non potrà che essere fondato su una valutazione presuntiva, tenuto conto del compenso pattuito nel contratto di lavoro che, pertanto, dovrà essere esibito.
E consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri di possedere i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui all’art. 29, comma 3, T.U. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore (articolo 29, comma 5, T.U., così sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. t), L. 94/2009).
Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso ovvero la permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare di un minore che si trova in Italia, se ricorrono gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute. Al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ex articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni.
Il permesso di soggiorno pur consentendo di svolgere attività lavorativa, non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Le condizioni oggettive e le modalità per l’esercizio del diritto all’unità familiare
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, T.U., lo straniero che richiede il ricongiungimento, salvo che si tratti di rifugiato, deve dimostrare la disponibilità di:
- un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore ai quattordici anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore dimorerà;
- un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- un’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3 dell’art. 29, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.
L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero, nonché l’esistenza dei requisiti richiesti, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego.
Il rilascio del visto in favore del familiare per il quale è stato ottenuto il nulla osta al ricongiungimento è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i presupposti di coniugio, parentela, minore età, invalidità o lo stato di salute e la condizione di familiare a carico, da parte dell’autorità consolare italiana competente al rilascio del visto (artt. 29, comma 7, T.U. e 6, comma 1, d.P.R. 394/1999).
Qualora il richiedente sia un rifugiato (se minore non accompagnato è consentito l’ingresso ed il soggiorno dei genitori, ai fini del ricongiungimento) e non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 8 dell’art. 29 T.U. (così sostituito dall’articolo 1, comma 22, lett. u), L. 94/2009). La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa (art. 30, comma 6, T.U.).