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Possibilità contrattuali. Assunzioni, co.co.pro, Collaborazioni … costi, rimborsi.

Economato e Amministrazione

PARTE PRIMA – I rapporti di lavoro subordinato

 

A - La giurisprudenza è ormai unanime nel sancire il principio secondo il quale la prestazione lavorativa di un soggetto a favore di un altro può essere resa in regime di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o di lavoro parasubordinato.
Con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore di obbliga a fronte di una retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
L’elemento qualificante del rapporto è la subordinazione intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato nella normalità dei casi è a tempo indeterminato, contratto che costituisce pertanto la regola rispetto ai diversi contratti di lavoro espressamente disciplinati dalla legge quali rapporti speciali.
E’ opportuno che il rapporto sia formalizzato per iscritto a mezzo del contratto individuale di lavoro o con lettera di assunzione.
Particolare attenzione deve essere prestata al richiamo ed alla applicazione pratica del contratto collettivo di riferimento, sia per quanto riguarda l’aspetto economico sia per quanto concerne la cd. parte normativa riguardante la disciplina del rapporto di lavoro. >>

 

 

Avv. Giancarlo Esposti