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Aggiornamento delle tabelle parametriche per l'anno 2010


L’art. 5 delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto, approvate dalla 51a Assemblea Generale (19-23 maggio 2003), stabilisce che i dati progettuali relativi alla realizzazione di nuove strutture di servizio religioso siano confrontati con i parametri indicativi redatti annualmente dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Le tabelle parametriche approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 25-27 gennaio 2010 presentano una sostanziale novità rispetto a quelle dell’anno precedente. Si è, infatti, costatato che, mentre gli attuali valori parametrici sono attendibili in caso di interventi su edifici esistenti (ristrutturazioni), risultano piuttosto sottostimati nel caso di nuove costruzioni.

Sono state approntate, pertanto, due tabelle distinte:
- le prime per le costruzioni, riportanti valori parametrici allineati ai costi reali medi rilevati sul territorio nazionale, operando una sensibile implementazione dei parametri precedenti: l’aumento è pari al 30% per la realizzazione di chiese e al 20% per le case canoniche e i locali di ministero pastorale;
- le seconde per le ristrutturazioni, derivate dal consueto aggiornamento dei parametri attuali secondo la variazione annuale dell’indice ISTAT (+1%).
E stato possibile adeguare in misura radicale i parametri ai costi reali per le nuove costruzioni grazie alle risorse economiche rese disponibili dalla nuova prassi di finanziamento, che ha portato da due a tre gli anni di intervallo tra due successivi contributi alla medesima diocesi.

Nello specifico, le tabelle s’ispirano ai seguenti criteri:
1) il limite massimo del costo unitario di costruzione a base d’asta viene elevato per le nuove costruzioni in maniera forfetaria nella misura del 30% per le chiese e del 20% per le case canoniche e i locali di ministero pastorale; nella misura dell’1% per gli interventi su edifici esistenti, tenendo presente l’indice medio corrente d’incremento del tasso d’inflazione;
2) il costo unitario di costruzione è differenziato in base alla zona sismica interessata, secondo la suddivisione del territorio nazionale prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e degli eventuali decreti regionali integrativi della normativa nazionale;
3) le spese generali (onorari, costi vari) sono riconosciute sino a un valore massimo del 20% del costo di costruzione a base d’appalto.


CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE