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Modifica della delibera n. 58 in materia di sostentamento del clero


Proseguendo sulla strada dei graduali aggiustamenti dell’attuale sistema di sostentamento del clero, adottati nel corso degli ultimi due anni, con l’intento di adeguarlo alle mutate circostanze in cui si svolge il ministero dei sacerdoti in Italia, la 57ª Assemblea Generale ha modificato la misura della quota capitaria dovuta dalla parrocchia per la remunerazione di sacerdoti che prestano servizio in più parrocchie. Tale intervento si è reso necessario in considerazione degli effetti derivanti dalla diminuzione del clero e dall’esigenza di fare fronte alla mobilità e all’interscambio delle persone, oltre che dalla pastorale d’insieme o integrata. Queste circostanze, infatti, hanno determinato la necessità di ricorrere a diverse soluzioni: 
1. alle cosiddette “unità pastorali”, nelle quali talora spesso la cura pastorale di più parrocchie è affidata in solidum a un gruppo di parroci, di cui uno funge da moderatore, secondo il disposto del can. 517 § 1; 
2. alla “comunità pastorale”, dove la cura pastorale di più parrocchie è affidata a un solo parroco e a più sacerdoti come vicari parrocchiali; 
3. all’affidamento a un sacerdote dell’incarico di vicario parrocchiale per più parrocchie, aventi ciascuna il proprio parroco.

Sino a ora ogni parrocchia versava la stessa quota per i parroci e per i vicari parrocchiali, sia nel caso in cui fossero esclusivamente al suo servizio, sia in quello in cui fossero assegnati a più parrocchie. Con questa delibera si è inteso ridurre l’onere economico gravante sulle parrocchie che di fatto devono condividere il parroco (o i parroci in solidum) o il vicario parrocchiale con altre comunità parrocchiali, lasciando peraltro inalterate le possibilità di riduzione già previste (1. diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 30 per cento; 2 diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 15 per cento del numero delle parrocchie della diocesi), rimesse alla valutazione discrezionale del Vescovo diocesano, che in tal modo potrà intervenire in misura più consistente nei confronti delle parrocchie più bisognose.

 


ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI