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 Ufficio Catechistico Nazionale - ufficio - Regolamento UCN 
Regolamento   versione testuale
REGOLAMENTO DELL'UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE E DELLA SUA CONSULTA

 
L’Ufficio Catechistico Nazionale, istituito l’8 agosto 1961, fu dotato di un primo “statuto” trasmesso ai Vescovi il 14 agosto 1961 (cfr Dei agricoltura Dei aedificatio, gennaio 1962, pp. 19-22). Il 26 giugno 1987 la Presidenza della CEI ne approvò il nuovo regolamento, integrato il 10 marzo 1997 da un ulteriore articolo, a seguito della costituzione, all’interno dell’Ufficio, di alcuni settori specifici: insegnamento della religione cattolica, istituti di scienze religiose, apostolato biblico, catechesi dei disabili.
 
L’evoluzione delle esigenze pastorali, l’esperienza maturata nel tempo e la costituzione, all’interno della Segreteria Generale della CEI, di autonomi Servizi per l’insegnamento della religione cattolica e per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose, ha reso necessario, a cinquant’anni dall’istituzione dell’Ufficio, procedere alla modifica del regolamento.
 
Il nuovo testo, approvato dalla Presidenza della CEI nella riunione del 27 giugno 2011, dopo aver indicato le finalità, i compiti e la struttura dell’Ufficio, individua al suo interno tre settori (per l’apostolato biblico; per la catechesi delle persone disabili; servizio per il catecumenato) e definisce la composizione, le finalità e il metodo di lavoro della consulta dell’Ufficio stesso.
 
 
Art. 1
Istituzione
L’Ufficio Catechistico Nazionale è stato istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana l’8 agosto 1961.
 
Art. 2
Finalità
Nel contesto delle finalità della CEI, l’Ufficio, nel proprio ambito di competenza, offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e aggregazioni un contributo per lo studio, la proposta, l’animazione e il coordinamento delle attività.
Rientrano nella competenza specifica dell’Ufficio i seguenti settori:
a)      la catechesi, nell’ambito del processo di evangelizzazione (cfr Congregazione per il clero, Direttorio generale per la catechesi, n. 48);
b)      la formazione catechistica permanente di giovani e adulti;
c)      la formazione dei catechisti;
d)      l’apostolato biblico;
e)      la catechesi delle persone disabili;
f)        l’iniziazione cristiana di ragazzi e adulti;
g)      il catecumenato.
 
Art. 3
Compiti
L’Ufficio:
a)      promuove la diffusione dei progetti catechistici e il coordinamento dell’azione delle diocesi in materia di catechesi;
b)      sviluppa e sostiene il progetto catechistico italiano;
c)      studia la ricezione dei catechismi nazionali e la loro eventuale revisione, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Generale;
d)      promuove la formazione dei catechisti, dei formatori dei catechisti, delle scuole di formazione a livello interdiocesano, regionale e nazionale;
e)      favorisce la cooperazione tra gli uffici catechistici diocesani e regionali, attraverso iniziative specifiche (notiziario, seminari di studio, convegni regionali e nazionali);
f)        coordina l’attività degli uffici catechistici diocesani e regionali con le facoltà teologiche, gli istituti superiori di scienze religiose, i centri catechistici, le riviste, le associazioni e i movimenti ecclesiali, in relazione agli ambiti propri dell’Ufficio;
g)      promuove la presenza della Bibbia nell’azione pastorale della Chiesa e l’incontro diretto dei fedeli con il testo sacro;
h)      favorisce l’attenzione da parte delle comunità ecclesiali per la catechesi nelle diverse aree della disabilità, preparando gli operatori e diffondendo adeguati sussidi;
i)        promuove e sviluppa la pastorale catecumenale, attraverso la formazione dei catechisti accompagnatori e la predisposizione di sussidi applicativi, secondo le indicazioni ricevute dalla Presidenza della CEI.
 
Art. 4
Struttura
La struttura dell’Ufficio prevede:
a)      il direttore, eventualmente coadiuvato da uno o più aiutanti di studio;
b)      un collaboratore per ciascuno dei tre settori costituiti al suo interno: il settore per l’apostolato biblico, il settore per la catechesi delle persone disabili e il settore del servizio per il catecumenato;
c)      uno o più addetti di segreteria.
 
Art. 5
Rapporti
L’Ufficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr art. 31, lettera b, dello Statuto e art. 95, comma quarto, del Regolamento della CEI), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.
Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 86 del Regolamento della CEI).
Dà il suo apporto ai lavori dell’Assemblea Generale (cfr art. 21 del Regolamento della CEI).
Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nell’elaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del Regolamento della CEI). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.
In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.
Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza.
Il direttore dell’Ufficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 62 del Regolamento della CEI) e della Presidenza (cfr art. 80 del Regolamento della CEI), per riferire su un particolare argomento all’ordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.
 
Art. 6
Consulta dell’Ufficio
Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta dell’Ufficio (cfr art. 29 § 2 dello Statuto della CEI).
La Consulta ha i seguenti compiti:
a)      fornire il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dall’Ufficio;
b)      approfondire il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI nella materia di competenza dell’Ufficio;
c)      favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nell’ambito catechistico;
d)      contribuire alla preparazione e animazione dei convegni e delle iniziative a carattere nazionale.
 
Art. 7
Composizione della Consulta
Sono membri della Consulta:
a)      i direttori regionali designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali;
b)      i rappresentanti dell’Associazione Italiana Catecheti, della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia, della Conferenza Italiana degli Istituti Secolari;
c)      i rappresentanti di organismi (centri catechistici, istituti di catechetica e riviste) e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nel settore, scelti dal direttore dell’Ufficio;
d)      gli esperti, scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del direttore dell’Ufficio.
I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro della Consulta.
 
Art. 8
Lavoro della Consulta
La Consulta è convocata e presieduta dal direttore dell’Ufficio, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte all’anno.
Ai lavori della Consulta partecipano gli aiutanti di studio e i collaboratori dei settori; possono essere invitati dal direttore alcuni esperti, in relazione ai temi trattati.
La Consulta può lavorare per gruppi di studio su temi particolari.
Il direttore dell’Ufficio dà resoconto delle riunioni al Segretario Generale della CEI e al Presidente della Commissione Episcopale del proprio settore.
 
Art. 9
Settori
La cura ordinaria dei singoli settori, di cui all’articolo 4, lettera b, è affidata a un collaboratore, nominato per un triennio dal Segretario Generale, coadiuvato dal Gruppo nazionale di esperti e operatori designati dal direttore dell’Ufficio.
Il settore per l’apostolato biblico collabora con l’Associazione Biblica Italiana, cui è affidata la rappresentanza della CEI all’interno della Federazione Biblica Cattolica.
 
Art. 10
Il Gruppo nazionale di esperti
Ogni settore si avvale della collaborazione del proprio Gruppo nazionale di esperti, scelti (in numero massimo di quindici) dal direttore dell’Ufficio, sentito il Segretario Generale della CEI.
L’Associazione Biblica Italiana designa due rappresentanti per il Gruppo nazionale del settore per l’apostolato biblico; l’Ufficio liturgico nazionale e la Fondazione Migrantes designano un rappresentante ciascuno per il Gruppo Nazionale del settore del servizio per il catecumenato.
Ciascun Gruppo nazionale di esperti è convocato e presieduto dal collaboratore di settore, che ne stabilisce l’ordine del giorno, sentito il direttore dell’Ufficio. Si riunisce almeno due volte all’anno.
I membri del Gruppo nazionale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro del Gruppo nazionale.
 
Art. 11
Commissioni
L’Ufficio può avvalersi, per l’elaborazione di particolari tematiche, dell’apporto di specifiche Commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore dell’Ufficio, sentito il Segretario Generale.
I membri durano in carica il tempo necessario all’espletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.