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Convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione


DETERMINAZIONE DELLA 51ª ASSEMBLEA GENERALE
Roma 19–23 maggio 2003


La cooperazione tra le Chiese costituisce oggi una delle forme più appropriate con cui la Chiesa risponde al mandato missionario. Essa trova il suo fondamento nella comunione intraecclesiale e coinvolge tutti i membri del popolo di Dio.
In questo contesto deve essere intesa l’accoglienza che le Chiese italiane accordano con sempre maggiore frequenza a presbiteri provenienti dalle terre di missione, favorendone l’inserimento nella pastorale diocesana.
Per fare in modo che queste esperienze diano nuovo slancio e vigore alla cooperazione missionaria, anche alla luce degli orientamenti contenuti nell’Istruzione sull’invio e la permanenza all’estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, pubblicata dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli il 25 agosto 2001, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato alcuni schemi di convenzione: il primo (Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio) si applica a quei presbiteri la cui presenza nel nostro Paese è primariamente finalizzata al conseguimento di un titolo di studio presso un’istituzione accademica.
Non potendo svolgere un servizio pastorale a tempo pieno, essi non dispongono dei requisiti per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero, ma potranno fruire di un dignitoso inquadramento economico in cambio di una significativa collaborazione pastorale alle diocesi italiane.
Il secondo schema, predisposto sulla falsariga del precedente, si applica ai presbiteri stranieri in stato di necessità provenienti da territori non di missione. La terza fattispecie (Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione), configurata in analogia con il modello utilizzato per i presbiteri italiani Fidei Donum (cf. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1998, pp. 66–72), interessa i presbiteri stranieri inviati in Italia dai loro Vescovi con finalità di cooperazione missionaria o per l’assistenza spirituale agli immigrati. Il ministero da loro esercitato si configura come servizio a tempo pieno e dà perciò titolo per l’inserimento nel sistema di sostentamento del clero secondo i parametri correnti. Il quarto schema, denominato Atto di accoglienza dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi e incaricati per servizi pastorali in Italia, si applica ai casi, numericamente limitati, di sacerdoti profughi o rifugiati politici che, accolti in Italia, possono offrire un servizio pastorale a tempo pieno, avendo con ciò titolo per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero.
Al fine di finanziare il capitolo di spesa necessario per coprire i costi derivanti dalle convenzioni per i presbiteri stranieri studenti, la 51a Assemblea Generale (Roma, 19–23 maggio 2003) ha approvato la determinazione che viene qui di seguito riportata.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI