» Chiesa Cattolica Italiana » Documenti »  Documenti ufficiali
Determinazione circa l'assistenza sanitaria integrativa


Con la seguente determinazione, il Consiglio Episcopale Permanente ha voluto precisare che la polizza sanitaria in favore del clero, stipulata dall’Istituto Centrale fin dall’anno 1991, rientra nel quadro delle iniziative previste dall’art. 5 della delibrea n. 58 (cf. Notiziario C.E.I./1991, pp. 145–158) e, quindi, nell’ambito delle provvidenze del sistema di sostentamento del clero.Con la stessa determinazione, il predetto Consiglio Episcopale ha inteso ricondurre la polizza sanitaria ad una forma più coerente con i principi di solidarietà e di perequazione sui quali si fonda il sistema di Sostentamento.
Il Consiglio Episcopale Permanente 

– TENUTO CONTO che, con determinazione approvata il 13 marzo 1991, è stata avviata una forma di assicurazione integrativa contro le malattie in favore dei sacerdoti, nel quadro dei principi di solidarietà e di perequazione sui quali si fonda il sistema di sostentamento del clero, e ne è stata affidata la gestione all’Istituto Centrale per il Sostentamentodel Clero;

– PRESO ATTO dell’esito positivo dell’iniziativa adottata e considerata l’opportunità, alla luce dell’esperienza e in coerenza con i richiamati principi di solidarietà e di perequazione, di modificare l’assetto formale dell’assicurazione;

– VISTI gli articoli 5 e 6 della delibera C.E.I. n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi),

approva la seguente determinazione“L’assistenza sanitaria integrativa in favore dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero è assicurata dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero attraverso il ricorso a una cassa avente esclusivamente fine assistenziale.
I contributi dovuti alla cassa sono versati dallo stesso Istituto Centrale avvalendosi delle somme che annualmente gli vengono assegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell’art. 48 delle legge 20 maggio 1985, n. 222”.


CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE