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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Sanità - Legislazione regionale in materia di gioco d’azzardo e di ludopatia 
Legislazione regionale in materia di gioco d’azzardo e di ludopatia   versione testuale
15 dicembre 2016

Il gioco d’azzardo ha assunto dimensioni rilevanti nel nostro Paese e ciò ha portato a dover affrontare il problema per molti soggetti di una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico – GAP). Il fenomeno ha così registrato nel suo complesso ripetuti interventi da parte del legislatore nazionale, fondati sull’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi e di salvaguardare i minori e i soggetti più deboli, oltre che per regolare i profili di carattere fiscale.
Anche Regioni e Comuni sono intervenuti in materia dei giochi, e in particolare le prime, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, hanno approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, e a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano. In tal senso possono essere ricordate:
la legge della Lombardia n. 8/2013 (“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, così come modificata dalla legge n. 11/2015), del Friuli Venezia Giulia (n.  1/14, così come modificata dalla legge n. 33/2015), dell’Abruzzo (n. 40/13), della Basilicata (n. 30/14, così come da ultimo modificata dalla legge n. 5 del 2016), dell’Emilia Romagna (n. 5/13), del Lazio (n. 5/13), della Liguria (n. 17/12 e n. 18/12), della Puglia (n. 43/13), della Toscana (n. 57/13, così come modificata dalla legge n. 85/14), dell’Umbria (n. 21/14, da ultimo modificata dalla legge n. 7/2016), della Valle d’Aosta (n. 14/15), della provincia autonoma di Trento (n. 13/15, mentre fino ad allora la materia era disciplinata dalla legge n. 9/00) e, da ultimo, dal Piemonte con la legge n. 9/2016. In precedenza il Piemonte aveva inserito disposizioni in materia nell’ambito della legge finanziaria per il 2014 – n. 1/14, art. 7), così come il Veneto ha inserito alcune norme all’interno della legge finanziaria n. 6/15, art. 20); la Campania invece le ha inserite all’interno di un provvedimento di rilancio e sviluppo dell’economia regionale (legge n. 16/14, art. 1, commi 197 ss). Per quanto riguarda l’Alto Adige sono d’interesse in materia di gioco d’azzardo le leggi provinciali sulla disciplina dei pubblici esercizi  (n. 58/88, n. 13/92 e n.17/12), nonché la recente legge n. 10/16, che ha esteso la disciplina provinciale anche alle rivendite di generi di monopolio e agli esercizi commerciali  (art. 7).
Fra gli aspetti comuni a gran parte delle leggi regionali approvate, si possono indicare, fra l’altro:
  • il divieto di installazione di apertura di nuove sale da gioco e installazione di apparecchi di gioco entro un ambito di 500 – 300 metri dai “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile etc);
  • il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici;
  • la previsione di un marchio “No slot” per i circoli e gli altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo;
  • i contributi ad enti associazioni che svolgono attività di assistenza e sensibilizzazione sui rischi del gioco e sull’uso responsabile del denaro;
  • la precisazione delle competenze di Comuni e aziende sanitarie;
  • la riduzione dell’Irap a vantaggio degli esercizi che provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco con corrispondente aumento dell’aliquota per gli altri esercizi con tali apparecchi;
    Per quanto riguarda specificamente gli incentivi/disincentivi fiscali tramite l’Irap, le regioni Lombardia, Piemonte, Basilicata, Umbria hanno stabilito una riduzione dello 0,92% dell’Irap per gli esercizi che effettuano la disinstallazione ed un corrispondente aumento dello 0,92% per le sale con attrezzature da gioco; la Toscana ha previsto un aumento dello 0,3% ed una riduzione dello 0,5%, mentre il Veneto solo l’addizionale dello 0,2% a carico di chi mantiene le attrezzature da gioco.  La Valle d’Aosta ha deliberato una riduzione dello 0,46 per cento per tre periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta in cui è conseguito il marchio regionale no slot.
    Forme di premialità per gli esercizi no slot sono previsti anche dalla normativa di Emilia Romagna, Campania e Piemonte.
    Alcune leggi regionali e provinciali (Abruzzo, Lazio, Liguria, Alto Adige, Piemonte) prevedono una distanza minima di 300 metri dai “luoghi sensibili” (nella legge del Piemonte la distanza sale a 500 metri per i comuni sopra i 5.000 abitanti; anche la legge dell’Umbria introduce la distanza di 500 metri).
    La legge della Valle d’Aosta subordina l’aumento degli apparecchi negli esercizi già autorizzati al rispetto della normativa sulle distanze minime; la stessa legge consente ai comuni di deliberare sugli orari di apertura e di disporre agevolazioni tariffarie per gli esercizi “no slot”.
    E’ da sottolineare che le leggi provinciali del Trentino e dell’Alto Adige prevedono la possibilità di rimuovere anche gli apparecchi installati prima dell’entrata in vigore della normativa.
    Disposizioni limitative in materia di pubblicità delle sale da gioco che prevedono vincite in denaro sono contenute in alcune leggi regionali (ad esempio Lazio, Toscana, Liguria).
    Di recente il Friuli Venezia Giulia è intervenuto sulle slot machine per bambini – i c.d. ticket redemptions (legge n. 33/15, art. 5, comma 19), cioè sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito, che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita: è previsto infatti il divieto per i minori di anni 18. Nello stesso senso anche la Regione Basilicata (legge n. 5/16, art 85). La legge provinciale, invece, n. 10/16 dell’Alto Adige ha previsto il divieto di installazione presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, degli apparecchi che distribuiscano premi “sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari”.
    Alcune Regioni (come Basilicata, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Campania) hanno istituito un apposito Osservatorio sul gioco d’azzardo.
    Infine, un breve cenno circa l’azione dei comuni che si è scontrata con le forti resistenze degli esercenti le sale da gioco che hanno presentato numerosi ricorsi ai giudici amministrativi ovvero al Capo dello Stato (accompagnate spesso da richieste di risarcimento milionarie); tutto ciò ha dato luogo a contrastanti decisioni da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali. Va sottolineata peraltro la significativa evoluzione della giurisprudenza in materia, alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale (es. sentenza n. 300/11 e sentenza n. 220/14), che hanno largamente legittimato gli interventi dei comuni in questo particolare settore.