1. - L’art. 3 del Regolamento delle Conferenze regionali stabilisce che:
"Ogni Conferenza elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario secondo la norma dell´articolo 12 dello Statuto della C.E.I.
"Sono eleggibili alla carica di Presidente soltanto i Vescovi residenziali e i Vescovi Coadiutori cum iure successionis. Le cariche elettive durano “per un triennio”.
2. - Con lettera n. 1351/67 del 13 luglio 1967 venivano invitati i Presidenti delle Conferenze regionali a voler indire le elezioni, ma in realtà queste furono completate entro il primo semestre del 1968.
Perciò il triennio scade con il mese di giugno 1971.
3. – Il Consiglio di Presidenza, nella sessione del 3-5 febbraio 1971, ha deciso che tali elezioni avvengano entro il periodo che precede la VIII Assemblea Generale, oppure durante la stessa Assemblea.
4. - L´occasione si rivela opportuna per procedere altresì alla elezione dei “Vescovi Delegati per i principali settori di attività, specialmente in corrispondenza dei più importanti settori per i quali sono costituite le Commissioni della C.E.I.” (art. 11 del Regolamento delle Conferenze Regionali).
5. - L´esito dell´elezione va comunicato alla Segreteria della C.E.I.
6. - La scadenza del triennio è stata fissata per il mese di giugno 1974.