Rinnovo delle cariche elettive delle Conferenze regionali
Lettera circolare della Segreteria Generale (n. 596/74 del 22-IV-1974) ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali.
Mi do premura di comunicarLe che con il 30 giugno p.v. scade il triennio delle cariche elettive delle Conferenze regionali, cioè dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari (cfr. «Notiziario della C.E.I.», n. 2 del 15-2-1971, pp. 60-61).
La prego pertanto cortesemente di voler indire le nuove elezioni, a norma dell´art. 3 del regolamento provvisorio delle medesime Conferenze (che coincide con l´art. 130 della bozza di Regolamento della C.E.I.), secondo le indicazioni di cui all´allegato.
ALLEGATO
1. - L´art. 3 del regolamento provvisorio stabilisce che ogni Conferenza regionale elegga nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, secondo le norme dell´art. 14 dello Statuto della C.E.I. (voto segreto; maggioranza assoluta dei voti e dopo due scrutini inefficaci, maggioranza relativa).
Sono eleggibili alla carica di Presidente solo gli Arcivescovi e Vescovi residenziali e i Coadiutori «cum iure successionis».
2. - La scadenza del triennio è fissata al 30-VI-1974; tuttavia si consiglia, per evitare una ulteriore convocazione della Conferenza regionale, che il rinnovo avvenga prima della prossima XI Assemblea Generale, oppure durante la medesima Assemblea.
3. - L´esito delle elezioni va comunicato alla Segreteria Generale della C.E.I., servendosi dell´unito modulo.
4. - L´occasione si rivela opportuna per procedere anche alla elezione, a norma dell´art. 11 del citato regolamento, dei Vescovi Delegati per i principali settori di attività, specialmente in corrispondenza dei più importanti settori per i quali sono costituite le Commissioni della C.E.I.
5. - Il triennio delle predette cariche scade il 30 giugno 1977.