Delibere della XXVIII Assemblea Generale in applicazione delle norme circa il sostentamento del clero in Italia e circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
Nel presente numero del Notiziario si pubblicano i testi delle modificazioni e dei completamenti apportati dalla XXVIII Assemblea Generale alle disposizioni già approvate nelle Assemblee Generali del febbraio e del maggio 1986 e riportate nel Notiziario n. 10 del 30 dicembre 1986 (cf. pp. 273-304).
Si tratta in particolare di modifiche e integrazioni alle delibere n. 43, n. 44 e n. 47 e di nuove delibere (nn. 53, 54 e 55) in materia di sostentamento del clero nonché di una nuova delibera (n. 42 bis) in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; esse sono state discusse e approvate con la prescritta maggioranza qualificata dalla XXVIII Assemblea Generale ordinaria svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1987.
La " recognitio " della Santa Sede, richiesta dal can. 455, par. 2 del Codice di Diritto Canonico e dall´art. 17, par. 3 dello Statuto della C.E.I., è stata partecipata al Presidente della Conferenza, Card. Ugo Poletti, dal Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Card. Agostino Casaroli, in data 11 dicembre 1987.
I testi delle integrazioni, delle modifiche e delle nuove delibere vengono ora pubblicati con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, recante la data del 30 dicembre 1987.
In forza del medesimo decreto, le (delibere entrano ìn vigore con la loro pubblicazione sul " Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana ", cioè dal giorno 30 dicembre 1987.
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Di seguito sia alle disposizioni di tipo normativo riguardanti il sostentamento del clero che alla disposizione concernente l´insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche viene pubblicata una delibera approvata dalla medesima XXVIII Assemblea Generale a maggioranza assoluta; all´una e all´altra delibera non è stato dato carattere propriamente normativo perché il loro oggetto non lo richiedeva; esse rappresentano in ogni modo un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell´art. 18 dello Statuto della C.E.I.