La dichiarazione della Presidenza della CEI del 26 settembre 1987 contiene la valutazione dei Vescovi su alcuni punti della risoluzione parlamentare, riguardante l´insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in discussione alla Commissione « Istruzione e cultura » della Camera dei deputati.
I recenti sviluppi del dibattito parlamentare sull´insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole pubbliche suscitano le più gravi preoccupazioni.
In tale situazione la Presidenza della C.E.I. intende dar voce al pensiero unanime dei Vescovi italiani; è certa di interpretare i sentimenti del 90% dei genitori e dei giovani, che hanno liberamente scelto di avvalersi dell´IRC; si fa carico del profondo turbamento dei docenti di religione, che rischiano di essere penalizzati nei loro più elementari diritti di cittadini e di lavoratori.
La Presidenza della C.E.I. conferma il pieno rispetto sempre dimostrato nei confronti delle istituzioni civili e in particolare del Parlamento della Repubblica. In questo spirito ribadisce con fermezza alcuni punti essenziali.
1. Non si possono accettare, nemmeno provvisoriamente, provvedimenti che modifichino in modo unilaterale punti della disciplina dell’IRC riservati dai patti sottoscritti all´intesa tra le parti: tra questi vi sono, con tutta evidenza, « le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni » (N. 5, lettera b del Protocollo addizionale dell´Accordo del 18 febbraio 1984).
2. La disponibilità, più volte ribadita, a una verifica del primo anno di attuazione dell´Intesa del 14 dicembre 1985 può condurre anche a una meditata revisione di talune clausole della medesima, ma trova il suo limite doveroso e invalicabile nel pieno rispetto della lettera e dello spirito dell´Accordo di revisione del Concordato. Essa deve avvenire in condizioni di pari dignità tra le Parti e riferirsi ai reali problemi della vita della scuola, non a pregiudizi ideologici superati, dalla nuova normativa concordataria.
3. Non possiamo accettare, specialmente in assenza di chiare precisazioni, la qualifica dell´IRC come « facoltativo », che non compare affatto nel testo del Concordato. Facoltativo non è l´insegnamento, che invece è « assicurato nel quadro delle finalità della scuola (cfr. art. 9, N. 2 dell´Accordo); facoltativa è soltanto le fruizione dell´insegnamento stesso, affidata alla libera scelta dei genitori o degli alunni per ragioni di libertà di coscienza.
Tanto meno possiamo accettare le indebite conseguenze che dalla « facoltatività » taluni vorrebbero dedurre, in termini di svilimento della pari dignità formativa le culturale dell’IRC rispetto alle altre discipline, di pratica emarginazione dal quadro orario delle lezioni, o di possibilità per i non avvalentisi di assentarsi dalla scuola. Tale possibilità sarebbe oltre tutto altamente diseducativa e costituirebbe un atteggiamento di inammissibile disimpegno da parte dell´istituzione scolastica.
4. Riteniamo inaccettabili i tentativi di compromettere la dignità professionale e la garanzia di eguali diritti e doveri degli insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti; chiediamo per essi la sollecita definizione di un appropriato stato giuridico.
La Presidenza della C.E.I. esprime apprezzamento per le forze politiche che intendono agire nella lealtà concordataria. Chiede in particolare ai cattolici un impegno solerte e coerente. Ne sono confortante espressione i molteplici appelli che giungono dalle chiese locali, da Associazioni e Movimenti.
Roma, 26 settembre 1987