Vista la domanda presentata alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana dal Presidente della F.A.C.I. in data 26 febbraio 1987, volta a ottenere l´approvazione dello statuto e l’erezione in persona giuridica canonica privata dell´associazione medesima ai sensi del can. 322 del codice di diritto canonico;
considerato che l´associazione svolge la sua attività a livello non soltanto diocesano ma nazionale;
tenuto conto del servizio di assistenza morale, sociale ed economica lodevolmente svolto in favore del clero italiano dalla benemerita associazione in settant´anni di vita;
preso atto che lo statuto dell´associazione è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. in data 31 marzo 1987 secondo quanto disposto dal can. 322, par. 2;
visti i canoni 278, 322 par. 1 e 312, par. 1, 3° del codice di diritto canonico,
d e c r e t i a m o
la Federazione tra le Associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.), avente sede in Roma, è eretta in persona giuridica privata nell´ordinamento della Chiesa, agli effetti e con gli obblighi previsti dalla vigente legislazione ecclesiastica e in particolare dai canoni 298 - 311 e 321 - 326 del codice di diritto canonico.