Disposizioni canoniche in materia di scuole cattoliche
La Congregazione per lŽEducazione Cattolica richiama lŽattenzione degli Enti ecclesiastici e religiosi su quanto disposto dal can. 803, §l, ai fini dellŽinoltro delle pratiche scolastiche tendenti ad ottenere dalla stessa Congregazione il Nulla Osta richiesto dalla competente autorità governativa scolastica.
Il Can. 805 § 1 del nuovo C.J.C. stabilisce la giurisdizione degli Ecc.mi Ordinari nel settore dellŽistruzione e della educazione. Ad essi, infatti, « compete dare disposizioni che concernono lŽandamento generale delle Scuole cattoliche » ivi comprese quelle dirette da Enti religiosi.
Ne consegue che ogni decisione concernente apertura, chiusura, passaggio di gestione o di convenzione, trasformazione, trasferimento di sede di dette Scuole, come anche la coeducazione nelle medesime e lŽapertura di Convitti e similari, non può essere presa senza lŽapprovazione dellŽordinario di competenza al quale spetta sovrintendere allŽistruzione ed alla educazione nella propria sfera giurisdizionale.
Detta approvazione naturalmente non può che risultare da un documento scritto.
Tale documento (originale o in fotocopia) è indispensabile per gli Uffici della Congregazione per lŽEducazione Cattolica, la quale, diversamente, non può rilasciare il Nulla Osta previsto e richiesto per le pratiche da inoltrare alla competente Autorità scolastica governativa.
Sembrerebbe, quindi, opportuno rinvigorire presso le Direzioni degli Istituti scolastici la conoscenza di tali concetti e disposizioni e la loro osservanza, molte di esse tendendo a ritenerli pesante ed inutile burocrazia.