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Criteri per il riconoscimento dell'idoneitą all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche


La XXXIV Assemblea Generale della C.E.I., tenutasi a Roma dal 6 al 10 maggio 1991, ha approvato la Nota pastorale sull´insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e, con maggioranza assoluta, ha approvato pure la Deliberazione riguardante i criteri per il riconoscimento dell´idoneità all´insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Si pubblica, per documentazione, il testo della deliberazione. Pur essendo giuridicamente non vincolante, ad essa ogni Vescovo si atterrà in vista dell´unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l´adozione nella propria diocesi (cf. art. 18 Statuto C.E.I.).

 
DELIBERAZIONE
 
L´Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.
A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:
 
1. - Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare la religione cattolica:
La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell´interesse effettivo per l´insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza
educativa, che può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni con specifica finalità di aggiornamento in ordine all´insegnamento della religione cattolica o dall´impegno a parteciparvi a breve scadenza.
La necessaria coerenza con i valori da proporre nell´insegnamento della religione cattolica, impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.
 
2. - Per quanti aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:
2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l´Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l´incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
2.2. Per quanto riguarda l´abilità pedagogica, l´Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (p. es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l´ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l´insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.
2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l´Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.
 
N.B.: In occasione della notifica del riconoscimento dell´idoneità, è necessario comunicare agli insegnanti di classe, disponibili e idonei a insegnare religione cattolica, i corsi e le iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso dell´anno scolastico, avvisandoli altresì che l´immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell´idoneità.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI