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Modifica dell’art. 3 della Delibera della C.E.I. n. 58 (Testo unico)
I criteri di determinazione della misura dell´integrazione spettante ai sacerdoti al servizio delle diocesi sono contenuti, come noto, nell´articolo 33 delle Norme e nell´articolo 3 della Delibera n. 58 - Testo unico (cfr. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 6(1991) 147). Nella lettera c) di quest´ultimo articolo si stabilisce che, ai fini della determinazione della misura dell´integrazione spettante, si deve tener conto anche dei "due terzi della pensione o del complesso delle pensioni di cui i sacerdoti godono, qualora i requisiti minimi per il loro conseguimento siano stati raggiunti in data posteriore a quella dell´ordinazione sacerdotale". Si tratta delle pensioni diverse da quelle erogate dal Fondo Clero INPS, che non vengono considerate ai fini della determinazione della misura dell´integrazione, restando nella piena disponibilità dei sacerdoti. L´attuazione pratica di questa norma ha destato non poche perplessità da parte di Istituti diocesani, in quanto rende interamente computabile (ovviamente nella quota dei due terzi) anche pensioni che derivano, in parte non trascurabile, da periodi lavorativi prestati in data antecedente a quella dell´ordinazione sacerdotale. Il Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici propone quindi di modificare la lettera C) dell´art. 3 del Testo unico, sostituendola con la formulazione contenuta nella Delibera approvata dalla XXXVII Assemblea Generale. Si pubblica di seguito: - la "Recognitio della Santa Sede" - il Decreto di promulgazione del Testo di modifica dell´art. 3 della Delibera n. 58.
ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI
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